26/05/2006
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AMBIENTE: CNA OTTIENE L’ESENZIONE DI ALCUNE CATEGORIE.
Alla luce del dibattito promosso da CNA presso la Camera di Commercio sul nuovo “Testo unico ambientale”, in vigore dal mese di Maggio, che ha visto la partecipazione di oltre 200 rappresentanti di Enti ed imprese, sono giunte le prime interpretazioni che favoriscono le aziende.
Una circolare del Ministero dell'Ambiente ha chiarito che le imprese che si iscrivono all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi sono soggette all'obbligo di tenuta del registro di carico/scarico rifiuti (non più da vidimare) solo se i rifiuti prodotti rientrano tra le attività (vedasi art. 190 comma 1 D.Lgs. 152/06): 1)artigianali (lettera d art. 184 comma 3); 2)industriali (lettera c); 3)di recupero o smaltimento (lettera g). Pertanto risultano escluse agli obblighi del registro i rifiuti derivanti dalle attività: 1) agricole e agro-industriali; 2) da demolizione, costruzione, di scavo; 3) da attività commerciali; 4) da attività di servizio; 5) da attività sanitarie; 6) rifiuti costituiti da macchinari ed apparecchiature deteriorati ed obsoleti; 7) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; 8) combustibile derivato da rifiuti; 9) rifiuti derivanti da attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
Si ricorda che non avendo avuto certezza, a titolo cautelativo, si era consigliato alle aziende edili di approntare detto registro, ma che alla luce di quanto sopra chiarito gli stessi non sono obbligati alla loro tenuta.
Invitiamo le aziende a prendere contatti con le sedi CNA ed il nostro servizio CETUS per ogni chiarimento ed adeguamento alla nuova normativa.

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