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17/11/2005  Stampa

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Leggi questo comunicatoASCENSORI - DECRETO 26 OTTOBRE 2005

 

La Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2005 pubblica il Decreto di cui all’oggetto “Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE”.

Con questo provvedimento gli ascensori installati negli edifici civili prima del 25 giugno 1999 devono essere adeguati alla Norma UNI EN 81/80 ed alla relativa appendice.

In particolare a fare partire i termini sarà l’effettuazione della verifica periodica già prevista dal Regolamento ( DPR 30 aprile 1999, n.162). In buona sostanza il soggetto competente ovvero l’organo certificatore il quale, in questa occasione, dovrà effettuare l’analisi del rischio e prescrivere gli interventi necessari per l’adeguamento alle condizioni di sicurezza.

Gli interventi di adeguamento dovranno essere effettuati entro:

· Sei mesi dalla data della verifica se si tratta di rischi a priorità alta;
· Da due ai quattro anni se si tratta di rischi medi;
· Da quattro a sei anni se si tratta di priorità bassa.

Solo nei casi in cui sussistano rischi immediati per la incolumità delle persone l’impianto deve essere fermato disponendo gli interventi necessari a farlo ripartire in sicurezza. Solo dopo che l’Autorità competente avrà accertato l’esecuzione degli interventi minimi previsti, l’impianto può essere rimesso in funzione.

Per dare concreta attuazione al dispositivo di questo provvedimento si dovrà però attendere l’emanazione da parte del Direttore dello sviluppo produttivo e della competitività, di un decreto che, entro 60 giorni dal 29 novembre 2005 ( data di entrata in vigore del decreto in oggetto),deve definire le modalità di effettuazione delle verifiche ed i criteri generali delle prescrizioni per l’edeguamento.
Il Decreto specifica inoltre che mentre sono fatte salve le prescrizioni in materia di prevenzione di incendi, sono escluse dall’analisi del rischio, da compiersi in occasione della prima verifica periodica dopo l’entrata in vigore, le strutture di cabina, le ringhiere ed i cancelli di protezione.

I soggetti che potranno eseguire queste verifiche, analizzare il rischio e formulare le prescrizioni devono essere in possesso di laurea in ingegneria ed iscrizione all’Albo professionale, dotati di esperienza nel settore ascensoristico di almeno due anni. Inoltre gli stessi soggetti dovranno essere dotati di polizza assicurativa con un massimale minimo di 2,5 milioni di Euro.
Il proprietario deve curare la tenuta del libretto di impianto al quale i verificatori/accertatori dovranno accludere le prescrizioni impartite e l’analisi del rischio. L’autorità competente ovvero l’organismo certificatore devono annotare sul libretto l’avvenuta esecuzione delle prescrizioni mentre il manutentore vi iscrive le operazioni effettuate periodicamente.

-ALLEGATO DECRETO 26/10/05

 

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