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08/11/2005  Stampa

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Leggi questo comunicatoAUTOTRASPORTATORI: RIDUZIONE COMPENSATIVA DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI

 

Pedaggi 2005

Con una direttiva il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha previsto una riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l’anno 2005

Cambiano i criteri di calcolo per le riduzioni dei pedaggi autostradali. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti firmato una direttiva con la quale vengono dettati nuovi criteri ai quali il Comitato Centrale dell’Albo dovrà attenersi nel predisporre le delibere per la riduzione dei pedaggi autostradali relativi all’anno 2005. Gli indici di sconto sono infatti stati rimodulati per favorire l’utilizzo di veicoli meno inquinanti.

In particolare nella direttiva viene stabilito che a partire dall’anno 2005 sono esclusi dalle riduzioni dei pedaggi i veicoli Euro 0 e che dall’anno 2006 l’esclusione dal beneficio riguarderà anche i veicoli Euro 1.
Per il 2005, quindi, la riduzione compensata dei pedaggi si applicherà ai veicoli Euro 1, Euro 2, Euro 3 sulla base di un fatturato annuo che verrà determinato moltiplicando il fatturato effettivo del singolo veicolo per gli indici:
• 0,5 per i veicoli Euro 1;
• 1 per i veicoli Euro 2;
• 1,5 per i veicoli Euro 3 o superiori

In pratica, la somma da prendere in considerazione per la concessione del benefici o deve essere pari al 50% del fatturato per i veicoli Euro 1, al 100% del fatturato per i veicoli euro 2, al 150% del fatturato per i veicoli Euro 3.

La determinazione dell’entità del rimborso spettante a ciascuna impresa terrà quindi conto del grado di inquinamento provocato dai veicoli impiegati, oltre che dell’ammontare del fatturato per l’utilizzo delle infrastrutture stradali.
La direttiva conferma, inoltre, anche per il 2005, l’ulteriore sconto a favore delle imprese che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato in pedaggi nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22 ed entro le ore 2.00, ovvero, con uscita prima delle ore 06.00.

Lo sconto previsto è pari al 10% della percentuale di riduzione spettante all’impresa, e sarà calcolato sulla parte di fatturato pagato per transiti notturni. Sono ammessi ad accedere ai benefici i veicoli destinati al trasporto di cose appartenenti alle classi B, 3,4,5, del sistema di classificazione assi/sagoma, applicato dalle concessionarie autostradali per la determinazione dei pedaggi.


Intanto è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la delibera quadro 14/2005 del Comitato Centrale dell´Albo con la quale sono state definite, alla luce delle indicazioni del Ministero, le disposizioni generali relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell´anno 2005.
In aggiunta alla consueta domanda di rimborso, i cui tempi e modalità di inoltro saranno definiti da una successiva delibera del Comitato Centrale, gli autotrasportatori dovranno indicare per ogni veicolo a motore: la targa, la categoria (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 o superiore) tenendo presente la normativa di riferimento riportata in allegato alla delibera, e il numero dell´apparato Telepass, o della tessera Viacard, ad esso abbinato nell´anno 2005.
Il Comitato Centrale elaborerà inoltre un software, che sarà scaricabile gratuitamente da questo sito, per la compilazione del prospetto. Quest´ultimo dovrà essere trasmesso su supporto magnetico (floppy disk o CD) qualora la richiesta di riduzione compensata sia riferita a più di 10 veicoli.

Per ulteriori informazioni:
CNA - FITA LA SPEZIA
Via P.R. Giuliani, 6
tel.0187 598080

 

Allegati presenti:

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