28/12/2005
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BANDO FIR TURISMO 2005
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16.12.2005 N. 1584
Approvazione modalità attuative "Fondo di Rotazione- FIR Turismo" anno 2005, cofinanziato con fondi del Doc.U.P. Ob. 2 (2000-2006) nell'ambito della sottomisura 3.3 B e schema atto aggiuntivo convenzione. Impegno di spesa (4.671.180,00).
LA GIUNTA REGIONALE
Per ulteriori informazioni: fiore.sp@cna.it
omissis
DELIBERA
- di approvare, per quanto in premessa, le modalità attuative del “Fondo di Rotazione- FIR Turismo” per l’anno 2005, cofinanziato con i fondi del Doc.U.P. Ob. 2 (2000-2006) nell’ambito della sottomisura 3.3 B allegate alla presente deliberazione come sua parte integrante e necessaria;
- di approvare l’atto aggiuntivo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria, alla convenzione, già in essere tra Regione Liguria e FI.L.S.E. Spa, per la gestione del “Fondo di Rotazione per lo Sviluppo della piccola e media impresa”, disciplinante le modalità di attuazione della Sottomisura 3.3 B) del Doc.U.P. Ob. 2 (2000-2006) e di gestione delle risorse finanziarie affidate nonché della relativa rendicontazione;
- di dare mandato all’Assessore alla Sviluppo Economico di sottoscrivere l’atto aggiuntivo di cui sopra in nome e per conto della Regione Liguria;
di assegnare la disponibilità finanziaria di 4.671.180,00 € (di cui 2.786.895,00 € per le aree Ob. 2 e 1.884.285,00 € per le aree in Phasing out) al cofinanziamento del “Fondo di Rotazione- FIR Turismo”- anno 2005;
- di assegnare una quota pari al 25% delle risorse finanziarie – comunitarie, statali e regionali – assegnate al presente bando alla graduatoria relativa alle strutture balneari
- di fissare dal 16 gennaio al 31 marzo 2006 il termine per la presentazione delle domande di agevolazione;
- di dare atto che le sopracitate modalità attuative prevedono la concessione di agevolazioni alle pmi in conformità a quanto previsto dal : - Regolamento Comunitario n.69/2001 relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE sugli Aiuti di importanza minore, pubblicato sulla G.U.C.E. 10/30 del 13.1.2001; - Regolamento Comunitario n.70/2001 relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE sugli Aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla G.U. C.E. 10/33 del 13.1.2001 così come modificato dal Regolamento (CE) n.364/2004 pubblicato sulla G.U.C.E. 63 del 28.2.2004;
di impegnare, per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 79 della Legge regionale n. 42/1977 e successive modificazioni e integrazioni, a favore della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico –FILSE Spa (C.F: n. 00616030102), la spesa di 4.671.180,00 € (di cui 2.786.895,00 € per le aree Ob. 2 e 1.884.285,00 € per le aree in Phasing out), con imputazione sui seguenti capitoli di bilancio per il corrente esercizio-gestione competenza, come segue: Area obiettivo 2 capitolo n. 9440 (Fesr) € 752.461,84 capitolo n. 9442 (Stato) € 2.034.433,16
Area sostegno transitorio (Phasing out) capitolo n. 9445 (Fesr) € 508.757,00 capitolo n. 9447 (Stato) € 1.375.528,00
di procedere all’aumento degli accertamenti in entrata delle somme come sopra impegnate a titolo di contributo comunitario e statale relative all’Asse 3, sui corrispondenti capitoli in entrata del bilancio per l’anno 2005 come segue: capitolo n. 1919 - per € 752.461,84 - accertamento n. 31 quota comunitaria Ob.2 capitolo n. 1920 - per € 2.034.433,16 - accertamento n. 32 quota statale Ob.2 capitolo n. 1921 per € 508.757,00 -accertamento n. 33 quota comunitaria Phasing out capitolo n. 1922 per € 1.375.528,00-accertamento n. 34 quota statale Phasing out
di trasferire alla FI.L.S.E. Spa, all’atto di sottoscrizione della convenzione di cui trattasi, la somma complessiva di 4.671.180,00 € per la gestione della Misura;
- di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione della Giunta regionale ed il relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché sul sito web della Regione Liguria.
IL SEGRETARIO Mario Martinero
(segue allegato)
MODALITÀ ATTUATIVE F.I.R. – TURISMO
A. PREMESSA La Regione Liguria con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 13 dicembre 2002 ha costituito presso la FI.L.S.E. S.p.A. un fondo di rotazione nell’ambito del F.I.R. – Fondo Investimenti Regionali – destinato all’incentivazione degli investimenti produttivi delle piccole e medie imprese mediante la concessione di aiuti rimborsabili. La Deliberazione n. 856 del 29 luglio 2005, che modifica parzialmente la precedente D.G.R. 1518/2002, ha previsto di integrare l’aiuto rimborsabile con un contributo a fondo perduto in regime de minimis. Con Deliberazione n. 1166 del 7 ottobre 2005 di approvazione del Complemento di Programma è stato inserito il cofinanziamento del F.I.R. Turismo – Ob. 2 Misura 3.3 b. Nel presente documento, la parola: • “Regione” indica la Regione Liguria; • “FI.L.S.E.” indica la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.a.; • “P.M.I.” indica le piccole e medie imprese che possono beneficiare del finanziamenti
B. SOGGETTI BENEFICIARI Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al successivo punto D le P.M.I. rientranti nella definizione comunitaria prevista dal D.M. del 18/04/2005 pubblicato nella G.U. n. 238 del 12/10/2005 (Allegato 1) limitatamente a quelle che gestiscono le seguenti tipologie di attività: • Alberghi già classificati – ai sensi della l.r. 4.3.1982, n. 11 - a 3, 4 e 5 stelle o che raggiungono tale classificazione a seguito dell’intervento proposto • stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate . In caso di imprese operanti in più settori di attività, sono ammissibili le P.M.I. che svolgano uno o più delle attività sopra citate in misura prevalente in termini di fatturato di cui all’ultimo bilancio approvato / dichiarazione dei redditi presentata precedentemente la data di presentazione della domanda, fatta eccezione per le imprese la cui attività prevalente sia quella di ristorazione, purché accessoria all’attività ricettiva o balneare. Per poter beneficiare delle agevolazioni di cui alle presenti modalità attuative i predetti soggetti devono sostenere un programma di investimenti organico e funzionale in una unità locale, ubicata nell’ambito del territorio regionale, di cui abbiano la piena disponibilità, come meglio definita al successivo punto G, per lo svolgimento di una attività tra quelle ammesse dalle presenti modalità attuative. Il progetto di investimento deve essere tecnicamente e finanziariamente valido sulla base dei dati forniti nella relazione illustrativa di cui all’Allegato 3. Le predette imprese, alla data di sottoscrizione del modulo di domanda, devono essere regolarmente costituite, iscritte nel registro delle imprese ed “attive” (come da R.E.A.) rispetto all’attività ammissibile alle agevolazioni; devono inoltre trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non trovandosi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria. I richiedenti devono inoltre essere titolari della autorizzazione all’esercizio dell’attività oggetto dell’intervento.
C. INTERVENTI AMMISSIBILI Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di investimento di importo non inferiore a 60.000 Euro relativi alla ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento e miglioramento strutturale e/o tecnologico (con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria) delle strutture ricettive e balneari di cui al punto B. Nel caso di investimenti a favore di bar-ristoranti se annessi alle strutture ricettive sono ammissibili a condizione che l’investimento ammissibile prevalente sia quello relativo alla struttura ricettiva e comunque rappresenti un equo rapporto tra i posti letto e i coperti ristorante se annessi agli stabilimenti balneari sono ammissibili a condizione che l’investimento ammissibile prevalente sia quello relativo all’attività balneare e comunque l’intervento viene ritenuto ammissibile in misura pari al rapporto tra il periodo di apertura dello stabilimento rispetto ai mesi di apertura del bar-ristorante. Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazioni e devono essere completati entro 12 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni medesime (salvo proroga da richiedere preventivamente a FILSE) e comunque non oltre il 30/09/2007 per gli interventi finanziati con fondi della Misura 3.3 B Docup Obiettivo 2 (2000-2006) aree phasing out e non oltre il 30/06/2008 per gli interventi finanziati con le rimanenti disponibilità finanziarie. La cantierabilità degli interventi deve essere acquisita dall’impresa e dimostrata alla FI.L.S.E. entro il 30/06/2006, pena l’inammissibilità della parte di investimento oggetto della relativa documentazione. Gli interventi si intendono cantierabili quando l’impresa è in possesso del necessario titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire / D.I.A.). I progetti che prevedono l’ubicazione dell’unità locale del soggetto richiedente in zone obiettivo 2, in deroga ex art. 87.3.c del Trattato U.E. e phasing out, e risultano ricompresi in progetti integrati sono cofinanziati prioritariamente con fondi attribuiti alla Misura 3.3 B Docup Obiettivo 2 2000-2006 entro i limiti delle risorse disponibili per ciascuna area di intervento. I piani di intervento sono ricompresi in progetti integrati se inseriti in un ambito territoriale (costa, entroterra, centri storici) in cui sia possibile individuare iniziative in corso di progettazione o realizzazione, sia da parte di soggetti pubblici, sia da parte di privati, finalizzate a creare o sviluppare vocazioni o tematiche turistiche (turismo sportivo, naturalistico, culturale, congressuale). In tal caso l’impresa richiedente le agevolazioni deve dimostrare, attraverso una puntuale descrizione delle caratteristiche, degli elementi e dati, che l’iniziativa si integra e risulta sinergica con uno o più progetti integrati di cui all’elenco approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 1200 del 22.10.2004, riportato nell’allegato n. 4 ovvero con altre iniziative previste o realizzate nell’area, tenendo conto della capacità di carico e sostenibilità dell’ambiente e del territorio. Inoltre deve essere fornita una attestazione del Comune interessato inerente la coerenza con gli strumenti di programmazione, sia dell’iniziativa proposta sia di quella ad essa sinergica ed integrata. D. CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI Le agevolazioni previste, nell’ambito di un programma di interventi complessivamente non superiore a € 400.000,00, da erogarsi a valere sul programma di investimento approvato e dietro presentazione di documentazione di spesa fiscalmente regolare, consistono in: a) un finanziamento al tasso 0,5% nei limiti di importo minimo di 30.000,00 Euro e massimo di 200.000,00 Euro, per una quota fino al 50% dell’importo dell’investimento ammissibile, ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione Europea del 12/1/2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale C.E. del 13.1.2001(per cui non sussiste obbligo di notifica all’Unione Europea). L’intensità dell’aiuto derivante dalla concessione del finanziamento non deve superare il 15% ESL per le micro e piccole imprese ed il 7,5% ESL per le medie imprese. Ai fini del rispetto di tale norma, l’aiuto relativo al finanziamento viene calcolato tenendo conto del tasso di interesse di riferimento di cui al Decreto Ministero Industria Commercio e Artigianato del 23 ottobre 1997, in vigore al momento della concessione del finanziamento, e sarà calcolato sull’importo del finanziamento complessivo effettivamente erogato. Il piano di ammortamento del predetto finanziamento ha durata pari ad otto anni per gli investimenti in beni immobili e cinque anni nel caso di investimenti in soli beni mobili - con rate semestrali posticipate costanti scadenti il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno - ai quali potrà essere sommato un periodo di preammortamento pari di norma a 2 semestri e comunque non superiore a quello fissato per la realizzazione dell’investimento. La concessione del finanziamento sarà effettuata previo rilascio di idonee garanzie personali e/o reali o di fideiussioni bancarie o rilasciate da Enti pubblici o da Consorzi di garanzia collettiva fidi, finalizzate alla restituzione del prestito secondo i fac-simili di cui all’Allegato 5. b) un contributo a fondo perduto in de minimis nella misura massima del 10% dell’importo dell’investimento ammissibile e comunque di importo non superiore a 40.000,00 Euro, ai sensi del “Regolamento (CE) n.69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di importanza minore “ pubblicato sulla Gazz. Ufficiale C.E. n. 10/30 del 13.1.2001. L’impresa deve comunicare, all’atto della presentazione della domanda, informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti “de minimis”, dalla stessa ricevuti nei tre anni precedenti (ente concedente, data di concessione e importo).
La domanda di contributo a fondo perduto non può essere presentata autonomamente dalla richiesta del finanziamento agevolato. Il piano di investimento finanziato dalle presenti modalità attuative non può essere oggetto di altre agevolazioni pubbliche, compresi gli incentivi fiscali. E. SPESE AMMISSIBILI Le spese ammissibili – sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda, esclusivamente per acquisto in via diretta, documentate, congrue, al netto dell’IVA e alle condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1685/2000, come modificato dal Regolamento (CE) 448/2004 – sono quelle relative a: a) Progettazione e direzione lavori, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, fino a un valore massimo del 5% dell’investimento complessivo ammissibile relativo alle opere civili; b) Acquisto del suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche nel limite del 10% dell’investimento complessivo ammissibile; c) Acquisto dell’immobile nel quale il gestore eserciti l’attività da almeno tre anni, purchè inserito in un programma di intervento organico rivolto alla realizzazione di opere di riqualificazione comprendenti interventi strutturali e/o tecnologici e/o acquisti di arredi; d) Opere murarie e/o assimilate relative agli interventi oggetto dell’investimento; e) Acquisto di macchinari, impianti, attrezzature varie ed arredi, nuovi di fabbrica, esclusi i mezzi mobili per il trasporto di merci e persone; f) Programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa. Con riferimento alle spese di cui alle lettere b) e c), in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento comunitario 1685/2000 come modificato dal Regolamento (CE) 448/2004, le spese saranno ammissibili solo se documentate anche da certificazione (perizia asseverata) da parte di qualificato professionista, iscritto ad albo pubblico, attestante che il prezzo d’acquisto non risulta superiore al valore di mercato; in caso di acquisto di immobile la predetta certificazione dovrà attestare altresì la conformità dell’immobile stesso con la normativa nazionale. Sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l’importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia almeno pari a 516,46 Euro, e purché tali beni siano iscritti a libro cespiti e ammortizzati in più esercizi. Non sono ammissibili tutte le spese non puntualmente sopra citate ed in particolare: per la gestione corrente dell’impresa; per prestazioni effettuate con personale dell’impresa richiedente inclusi il titolare, i soci, gli amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali; fatturate all’impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto; relative al trasferimento a vario titolo della disponibilità di beni mobili e immobili tra coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale; relative ad opere di manutenzione ordinaria (art. 3 D.P.R. 06/06/2001 n. 380); per acquisto di scorte, nonché alle operazioni di mero finanziamento del passivo dell'impresa; per l’acquisto di biancheria, stoviglieria, materiale di consumo in genere; per acquisto di beni immobili che abbiano già beneficiato, negli ultimi dieci anni, di altre agevolazioni, fatta eccezione per quelle di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; per acquisto e sistemazione di essenze arboree e per opere di irrigazione.
I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l’esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.
F. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONI La domanda di finanziamento, in bollo, compilata utilizzando il modello predisposto all’“Allegato 2” e reperibile presso la FI.L.S.E. o direttamente presso il sito Internet www.filse.it, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa richiedente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, e trasmessa unitamente a fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore, nonché corredata da tutti i documenti indicati al punto G. Le domande devono essere indirizzate, unicamente con lettera raccomandata spedita da uffici del Servizio delle Poste Italiane dotati di timbratura automatica con orario di impostazione, alla Finanziaria Ligure per Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A. via Peschiera, 16 – 16122 Genova recando sulla busta la dicitura “Domanda di agevolazioni ai sensi della D.G.r. n. 1584. del 16.12.2005 Le domande devono essere spedite a partire dal 16 gennaio 2006 e fino al 31 marzo 2006. Ai fini del rispetto dei termini precitati si tiene conto del timbro postale di spedizione della raccomandata. Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e le domande spedite al di fuori dei termini stabiliti non saranno prese in considerazione. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda a valere sulle presenti modalità attuative entro i termini di apertura sopra indicati.
G. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti: a) Relazione illustrativa dell’organizzazione dell’impresa, delle attività e del programma degli investimenti secondo il fac-simile di cui all’Allegato 3; b) Computo metrico estimativo relativo alle opere edili oggetto d’intervento, redatto in forma analitica sulla base del prezzario dell’Unioncamere ligure; c) Preventivi di spesa con indicazione delle quantità e dei prezzi unitari per la parte riguardante gli arredi, impianti, attrezzature, macchinari e programmi informatici; d) Planimetrie dell’area e/o dell’immobile interessato dall’intervento; e) Documentazione concernente la disponibilità dell’immobile nel quale viene realizzato il programma di investimenti; f) Qualora il richiedente sia persona diversa dal proprietario, dichiarazione di assenso del proprietario stesso ai fini dell’apposizione del vincolo di destinazione d’uso che verrà a gravare sull’immobile sede dell’attività ricettiva. Circa la disponibilità dell’immobile l’impresa richiedente, alla data di presentazione della domanda, deve comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell’unità produttiva ove viene realizzato il programma, documentando la stessa con idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all’articolo 1351 del Codice Civile. A tale data, gli atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilità devono risultare obbligatoriamente già registrati. Tuttavia, nel caso di rogito notarile in corso di registrazione alla data sopra prescritta, dovrà essere presentata, unitamente alla copia dell’atto stipulato, una dichiarazione del notaio rogante attestante appunto che lo stesso atto è in corso di registrazione. In caso di concessione demaniale la piena disponibilità dell’immobile – sempre da documentare entro la data di presentazione della domanda - risulta garantita da: primo atto di concessione demaniale, quando la stessa sia stata richiesta per la prima volta; richiesta di rinnovo, pagamento del relativo canone e certificazione, da parte dell’autorità competente, che le opere da realizzare nell’ambito del programma da agevolare rientrano nelle previsioni della precedente concessione della quale è stato richiesto il rinnovo e l’istanza di rinnovo è conforme alle disposizioni in materia vigenti. In caso di acquisto dell’immobile il richiedente deve presentare una dichiarazione del venditore attestante che l’immobile non ha beneficiato di altra agevolazione pubblica nei 10 anni precedenti la data di presentazione della domanda. Tutta la documentazione di cui ai punti da a) a f) sopra elencati è da ritenersi obbligatoria e deve essere presentata unitamente alla domanda di agevolazioni. Non saranno ritenute ammissibili le domande che non vengano trasmesse unitamente alla relazione illustrativa di cui all’Allegato 3. In caso di ammissione ai benefici previsti la FI.L.S.E. potrà richiedere all’impresa ulteriore documentazione per la definizione della domanda sotto il profilo documentale, da trasmettere entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
H. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE Procedimento amministrativo L’istruttoria delle domande viene effettuata dalla FI.L.S.E. Le stesse sono inserite nelle rispettive graduatorie (una per le strutture ricettive e l’altra per le strutture balneari) predisposte sulla base dei criteri di priorità riportati al punto H bis e finanziate, nell’ordine determinato dalle graduatorie medesime fino ad esaurimento fondi. Gli interventi cofinanziabili dal Docup attingono, prioritariamente, dai relativi fondi Obiettivo 2 e phasing out.
Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute è attuato in conformità alle disposizioni della legge regionale 6/6/1991, n. 8 e del relativo regolamento di attuazione (Reg. regionale 4 luglio 1994 n. 2) e deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni dall’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande. Il primo atto del responsabile del procedimento è costituito dalla comunicazione dell’avvio dello stesso che il responsabile del procedimento trasmette al richiedente entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande. In caso di domande irregolari o incomplete (mancanti della documentazione obbligatoria di cui al punto G, lett. b – c – d – e - f) è assegnato, per la regolarizzazione o il completamento, un termine perentorio di 15 giorni oltre il quale la domanda è considerata inammissibile. Qualora nel corso dell’istruttoria si renda necessaria l’integrazione dei dati e delle informazioni fornite dal richiedente il responsabile del procedimento provvede alla specifica richiesta assegnando un termine perentorio di 15 giorni trascorso il quale il progetto è valutato sulla base della documentazione agli atti. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi dell’art. 23 e seguenti della legge regionale 6/6/91, n. 8 e successivo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il provvedimento conclusivo del procedimento è comunicato al destinatario entro 10 giorni dalla sua adozione ai sensi dell’art. 7, comma 6 del R.R. 2/94 e successive modificazioni.
Procedura di valutazione delle domande Le domande sono valutate sotto il profilo dell’ammissibilità formale attraverso la verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dalle presenti modalità attuative. Le domande ritenute formalmente ammissibili sono sottoposte alla verifica tecnico-economica applicando i criteri che seguono.
Criteri di valutazione tecnico economica 1. Verifica dell’affidabilità economica del richiedente: Consiste nella valutazione sulla consistenza patrimoniale e finanziaria dell’impresa, al fine di verificare se la stessa sia idonea a garantire concrete possibilità di sviluppo dell’azienda, ossia se: il capitale sociale/patrimonio netto è positivo e rientra nei limiti minimi indicati dal Cod. Civ. e dall’atto costitutivo/statuto; il risultato economico del bilancio dell’ultimo esercizio è positivo, ovvero la somma dei risultati economici degli ultimi tre bilanci è positiva. A ciascuna valutazione positiva sarà attribuito un punto. Il risultato della verifica della affidabilità economica dell’impresa richiedente sarà considerato positivo con l’assegnazione complessiva di almeno 1 punto: 2. Verifica della validità tecnico-economica del progetto: Consiste nella valutazione dei seguenti aspetti: – previsione aumento del fatturato rispetto all’esercizio precedente l’investimento; – innalzamento del livello qualitativo dell’impresa in termini di servizi complessivamente offerti; A ciascuna valutazione positiva sarà attribuito un punto. Il risultato della verifica della validità tecnico-economica del progetto sarà considerato positivo con l’assegnazione complessiva di almeno 1 punto. 3. Verifica dati occupazionali: Consiste nello svolgimento di accertamenti relativi a: – consistenza dell’occupazione (U.L.A. dell’anno solare precedente la data di presentazione della domanda) pari ad almeno due dipendenti e/o coadiutori e/o soci lavoratori iscritti a libro matricola che svolgono la loro attività prevalente nell’impresa richiedente; – mantenimento del numero dei dipendenti, rispetto all’anno solare precedente l’avvio dell’investimento, verificabile con riferimento all’esercizio di completamento dell’investimento; – prevista assunzione di almeno un dipendente (in termini di ULA) entro la data di completamento dell’investimento; A ciascuna valutazione positiva sarà attribuito un punto. Il risultato della verifica relativa all’occupazione sarà considerato positivo con l’assegnazione complessiva di almeno 2 punti. Ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi al presente punto 3 si precisa che l’incremento occupazionale viene parametrato al periodo di apertura della struttura stessa. Ai fini dell’ammissibilità della domanda, sotto il profilo di validità tecnica, il punteggio minimo complessivo dovrà essere uguale a 4 punti, avendo comunque ottenuto il punteggio minimo in tutte le singole verifiche. Per le ditte individuali di recente costituzione (ossia che non abbiano ancora provveduto a presentare dichiarazioni annuali dei redditi) non si effettuerà la valutazione prevista al punto “1 Verifica dell’affidabilità economica del richiedente” e, pertanto, solo per esse, il punteggio minimo complessivo delle restanti due verifiche dovrà essere uguale a 3 punti, nel rispetto del punteggio minimo assegnato a ciascuna verifica.
H bis CRITERI DI PRIORITA’ Ai fini della predisposizione della graduatoria le domande ammissibili sotto il profilo formale e tecnico-economico sono valutate sulla base dei seguenti criteri di priorità e ordinate secondo il punteggio attribuito:
ALBERGHI
LOCALIZZAZIONE: PESO % LOCALIZZAZIONE Punteggio relativo Punteggio definitivo 10 AREA PROTETTA 9 0,90 COMUNE NON COSTIERO 6 0,60
APERTURA ANNUALE: PESO % APERTURA ANNUALE Punteggio relativo Punteggio definitivo 15 SI 9 1,35 NO 0 0
PRECEDENTI CONTRIBUTI NELL’ULTIMO TRIENNIO: PESO % PRECEDENTI CONTRIBUTI Punteggio relativo Punteggio definitivo 7,5 NO 3 0,22 SI 0 0
INVESTIMENTI EFFETTUATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PESO % INVESTIMENTI EFFETTUATI Punteggio relativo Punteggio definitivo 7,5 FINO A 250.000,00 € 5 0,37 DA 250.000,00 A 500.000,00 € 8 0,60 OLTRE 500.000,00 € 9 0,67
TIPOLOGIA DELLA STRUTTURA: PESO % AUMENTO LIVELLO CLASSIFICAZIONE Punteggio relativo Punteggio definitivo 20 SI 9 1,80 NO 0 0
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO : PESO % TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO Punteggio relativo Punteggio definitivo 25 Acquisto dell’immobile sede dell’attività ricettiva da parte del gestore 9 2,25 Realizzazione parcheggi 9 2,25 Interventi di miglioramento delle facciate 7 1,75 INTERVENTI RIVOLTI ALLA REALIZZAZIONE O AL MIGLIORAMENTO DI: Migl.nto Realizz. Migl.nto Realizz. Impianto Condizionamento 5 7 1,25 1,75 Impianto sportivo (piscina, palestra tennis), 5 7 1,25 1,75 Sala congressi 5 3 1,25 0,75
COFINANZIAMENTO: PESO % ENTITA’ DELL’INVESTIMENTO Punteggio relativo Punteggio definitivo 15 Da 400.000 a 600.000 euro 3 0,45 Da 600.000 a 800.000 euro 5 0.75 Oltre 800.000 euro 9 1,35 STRUTTURE BALNEARI e SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE
LOCALIZZAZIONE: PESO % Area protetta Punteggio relativo Punteggio definitivo 10 SI 7 0,70 NO 0 0
APERTURA ANNUALE : PESO % APERTURA ANNUALE* Punteggio relativo Punteggio definitivo 20 SI 9 1,80 NO 0 0
PRECEDENTI CONTRIBUTI NELL’ULTIMO TRIENNIO: PESO % PRECEDENTI CONTRIBUTI Punteggio relativo Punteggio definitivo 7,5 NO 3 0,22 SI 0 0
INVESTIMENTI EFFETTUATI NELL’ULTIMO TRIENNIO PESO % INVESTIMENTI EFFETTUATI Punteggio relativo Punteggio definitivo 7,5 FINO A 250.000,00 € 5 0,37 Oltre 250.000,00 € 9 0,67
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO : PESO % TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO Punteggio relativo Punteggio definitivo 40 Miglioramento dell’accessibilità e dei servizi per i soggetti portatori di handicap 9 3,60 Miglioramento degli impianti esistenti finalizzato al risparmio delle risorse naturali e di quello energetico 8 3,20 Miglioramento o realizzazione di strutture fruibili anche fuori della stagione (con esclusione della ristorazione) 7 2,80 Realizzazione o miglioramento di spazi riservati ad attività ludico-ricreative 5 2,00
COFINANZIAMENTO: PESO % ENTITA’ DELL’INVESTIMENTO Punteggio relativo Punteggio definitivo 15 Da 400.000 a 600.000 € 3 0,45 Oltre 600.000 € 9 1.35
A parità di punteggio calcolato con i predetti criteri, la posizione in graduatoria delle domande verrà determinata sulla base della cronologia di presentazione della domande (data ora e minuto di spedizione).
Per lo svolgimento dell’istruttoria delle singole domande relative alla concessione o alla erogazione delle agevolazioni la FI.L.S.E. potrà disporre accertamenti, anche attraverso sopralluoghi, ed acquisire la documentazione integrativa ritenuta necessaria. Le risultanze complessive dell’istruttoria sono compendiate in un’apposita scheda sottoscritta dal responsabile del servizio competente.
I. EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI E DOCUMENTAZIONE DI SPESA 1. L’erogazione delle agevolazioni a favore dell’impresa beneficiaria avviene secondo le seguenti modalità: • Una prima tranche (pari al 50% della somma del finanziamento e del contributo concessi) al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari almeno al 50% dell’investimento ritenuto ammissibile, previa presentazione della seguente documentazione di spesa: fotocopia delle fatture corredate da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’art. 47 della legge 445/2000 e successive modifiche e integrazioni contenente: a) l’elenco riepilogativo delle fatture nel quale deve essere indicato il numero, la data, il fornitore, la descrizione del bene o del servizio acquisito e del relativo importo al netto di I.V.A.; b) l’attestazione della conformità delle copie di fatture esibite ai documenti originali, con l’attestazione che questi ultimi sono fiscalmente regolari e che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell’iniziativa finanziata; c) l’attestazione che le fatture sono state pagate a saldo, che sulle stesse non sono stati praticati sconti e abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati, che a fronte delle medesime fatture non sono state successivamente emesse note di credito; d) l’attestazione che le fatture non sono state emesse da altra impresa che si trovi con la richiedente, nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto; e) l’attestazione che le fatture non sono riferite al trasferimento a vario titolo della disponibilità di beni mobili e immobili tra soci, coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale – in caso contrario fornire specifiche; atto di vincolo di destinazione d’uso decennale sul complesso della struttura ricettiva beneficiaria, a favore della Regione Liguria, debitamente trascritto presso la competente conservatoria dei registri immobiliari. • saldo (restante 50% della somma del finanziamento e del contributo concessi) previa presentazione della documentazione finale di spesa, come infra specificato, entro 60 giorni dall’ultimazione dell’investimento ovvero dalla comunicazione della decisione di concessione dell’agevolazione, nel caso di avvenuta ultimazione prima di detta comunicazione: fotocopia delle fatture corredate da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi dell’art. 47 della legge 445/2000 e successive modifiche e integrazioni contenente: a) l’elenco riepilogativo delle fatture, nel quale deve essere indicato il numero, la data, il fornitore, la descrizione del bene o del servizio acquisito e del relativo importo al netto di I.V.A.; b) l’attestazione della conformità delle copie di fatture esibite ai documenti originali, con l’attestazione che questi ultimi sono fiscalmente regolari e che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell’iniziativa finanziata; c) l’attestazione che le fatture sono state pagate a saldo, che sulle stesse non sono stati praticati sconti e abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati, che a fronte delle medesime fatture non sono state successivamente emesse note di credito; d) l’attestazione che le fatture non sono state emesse da altra impresa che si trovi con la richiedente, nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto; e) l’attestazione che le fatture non sono riferite al trasferimento a vario titolo della disponibilità di beni mobili e immobili tra soci, coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale – in caso contrario fornire specifiche; relazione illustrativa sul programma, sui risultati ottenuti e sui costi sostenuti; perizia asseverata sull’intervento realizzato, redatta da tecnico qualificato iscritto ad albo pubblico attestante la regolare esecuzione del progetto e la sua conformità con il progetto finanziato. In ogni caso, la trasmissione della documentazione finale di spesa deve avvenire entro e non oltre il 31 luglio 2007 per i programmi di investimento realizzati nelle aree a regime transitorio (phasing out) ed entro e non oltre il 31 luglio 2008 per i programmi di investimento realizzati nelle aree in obiettivo 2. L’anticipazione pari al 50% della somma del finanziamento e del contributo concessi potrà essere erogata a prescindere dalla presentazione della documentazione di spesa qualora l’impresa presenti fideiussione bancaria o assicurativa secondo il modello di cui all’Allegato 6, da svincolare al momento della presentazione da parte dell’impresa di idonea documentazione attestante il raggiungimento di un livello di spesa pari ad almeno il 50% dell’investimento ammissibile e comunque all’atto di presentazione della documentazione a saldo.
J. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO I beneficiari delle agevolazioni sono obbligati a: 1) Eseguire l’iniziativa in conformità alle finalità previste ed a quanto prescritto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni o da successive determinazioni 2) Comunicare eventuali variazioni sostanziali o modifiche nei contenuti dell’intervento finanziato, soggette ad approvazione da parte di FI.L.S.E. e che comunque non devono alterare il punteggio ottenuto sulla base dei criteri di cui al punto H bis, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Tali modifiche non devono inoltre comportare una riduzione della spesa ammissibile ad agevolazione superiore al 40% dell’intervento ammesso ad agevolazioni e comunque un importo dell’investimento ammissibile finale inferiore a 60.000 euro; 3) Conservare a disposizione di FI.L.S.E. S.p.A. per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di completamento dell’iniziativa finanziata, la documentazione originaria di spesa 4) Fornire a FI.L.S.E. S.p.A. le informazioni sull’avanzamento dell’intervento ed i dati relativi agli indicatori fisici di realizzazione nonché i dati relativi agli indicatori socio-economici volti a valutare gli effetti prodotti. 5) Comunicare tempestivamente la decisione di rinunciare all’esecuzione totale o parziale dell’intervento. Qualora inoltre il piano di investimento venga ridotto o non completato per qualsiasi motivo entro il termine previsto, ma gli investimenti effettuati risultino funzionali al sostanziale raggiungimento delle finalità del piano, le agevolazioni saranno proporzionalmente ridotte. In caso di rinuncia all’esecuzione, le agevolazioni già utilizzate devono essere restituite gravate degli interessi legali dalla data di erogazione a quella di restituzione. 6) Non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, i beni oggetto dell’intervento nell’arco dei cinque anni dalla data di completamento dell’investimento; 7) Non modificare la destinazione d’uso dei beni immobili nei dieci anni successivi alla data di trascrizione né distogliere quelli mobili dall’uso previsto prima di cinque anni decorrenti dalla data di completamento dell’intervento. (La Regione può autorizzare il mutamento della destinazione d’uso quando venga comprovata, mediante presentazione di idonea documentazione, la sopravvenuta impossibilità al mantenimento del vincolo ovvero la non convenienza economica dell’attività. L’autorizzazione è concessa previa restituzione delle somme percepite, proporzionalmente ridotte per il periodo di mantenimento del vincolo, maggiorate degli interessi legali) 8) Rispettare gli impegni assunti in relazione agli elementi utilizzati ai fini dell’assegnazione del punteggio necessario per il superamento della verifica tecnico-economica di cui al punto H; 9) Rispettare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme in materia contributiva, contrattuale e di sicurezza sul lavoro; 10) Osservare le vigenti normative in materia di salvaguardia dell’ambiente 11) Nel caso di interventi finanziati con fondi di cui al DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, erigere sul luogo delle opere e a conservare in buon stato un pannello con l'emblema europeo e l'indicazione del cofinanziamento del progetto da parte del FESR secondo le indicazioni di dettaglio fornite all'atto della concessione dell’agevolazione
A parziale deroga dell’obbligo di cui al punto 6) su indicato, i beni oggetto dell’agevolazione possono essere trasferiti ad altra impresa prima del prescritto termine di 5 anni dal completamento dell’investimento, nel caso di operazioni di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda o di ramo d’azienda, a condizione che l’impresa subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dal bando (dimensione dell’impresa, settore di attività ammissibile), che, in caso di interventi finanziati con fondi comunitari, mantenga l’investimento localizzato nelle corrispondenti aree ammissibili e che sottoscriva gli impegni assunti dal soggetto beneficiario relativamente agli obblighi prescritti.
K. CONTROLLI I competenti Organi Comunitari e Statali, la Regione e la FI.L.S.E. potranno effettuare in qualsiasi momento, anche attraverso propri delegati, controlli, ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità alle finalità per le quali sono state concesse le agevolazioni.
L. REVOCHE La revoca del finanziamento ed il conseguente recupero delle somme eventualmente già erogate, compresi gli interessi legali dal momento dell’erogazione a quello della restituzione, potrà essere disposta dalla FI.L.S.E. S.p.A. qualora il beneficiario: • Abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri; • non abbia rispettato gli obblighi a carico del beneficiario di cui alla lettera J punti 1), 2), 6, 7), 8), 9) e 10) delle presenti modalità attuative e quelli eventuali posti a carico del beneficiario dal provvedimento di concessione; • non rispetti il divieto di cumulo di cui al punto D delle presenti modalità attuative • non abbia rispettato gli impegni assunti relativamente ai criteri di valutazione tecnico-economica nel caso in cui ciò comporti il mancato raggiungimento dei punteggi minimi parziali e di quello complessivo; Nel caso in cui il programma non venga ultimato entro i termini prescritti, la FI.L.S.E. S.p.A. effettuerà la revoca parziale delle agevolazioni relative ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fermo restando che la spesa totale realizzata non potrà comunque risultare inferiore a 60.000 Euro e al 60% di quella ammessa all’agevolazione, fatta salva ogni ulteriore determinazione conseguente alle verifiche sull’effettivo completamento dell’investimento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. Nel caso in cui il beneficiario abbia trasferito a qualsiasi titolo per atto volontario, anche solo parte dei beni oggetto dell’intervento o abbia distolto dall’uso previsto le attrezzature, i macchinari ed impianti prima di cinque anni, ovvero nel caso in cui il beneficiario o suoi aventi causa abbiano modificato la destinazione d’uso dei beni immobili nel decennio, tutti periodi decorrenti dalla data di completamento dell’intervento, si effettuerà una revoca parziale o totale dell’agevolazione concessa, secondo le seguenti modalità. La FI.L.S.E. S.p.A. effettuerà la revoca parziale dell’agevolazione,- fatto salva la funzionalità della restante parte dell’intervento - proporzionalmente all’importo dei beni distolti, nel caso in cui i suddetti trasferimenti o modifiche siano stati dichiarati autonomamente dal beneficiario, mentre provvederà ad una revoca totale del contributo nel caso in cui gli stessi siano emersi solo a seguito di sopralluoghi o controlli effettuati da propri funzionari. La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l’anticipo del contributo, il recupero dello stesso, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.
M. COMITATO TECNICO Per la valutazione tecnico-economica dei progetti la FI.L.S.E. si avvale di un Comitato Tecnico, che esprime parere obbligatorio e vincolante, costituito da cinque esperti qualificati in materia, tre dei quali individuati dalla Regione e due individuati dalla FI.L.S.E. stessa.
N. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D. LGS. 196/2003 Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo citato, l’interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l’integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento. Titolare del trattamento è FI.L.S.E. S.p.A.
Allegato 1
D.M. 18-4-2005 Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese. Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 238. D.M. 18 aprile 2005 (1). Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese. ------------------------ (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 ottobre 2005, n. 238.
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Visto il D.M. 18 settembre 1997 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo all'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese; Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Unione europea legge n. L 124 del 20 maggio 2003, che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2005 la raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE del 3 aprile 1996; Visti il regolamento (CE) n. 363/2004 del 25 febbraio 2004 e il regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004 entrambi della Commissione europea, recanti modifiche rispettivamente al regolamento (CE) n. 68/2001 e al regolamento (CE) n. 70/2001, che in allegato riportano ai fini della definizione delle piccole e medie imprese l'estratto della citata raccomandazione 2003/361/CE; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 concernente la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese ed in particolare l'art. 2, comma 2, che prevede che la definizione di piccola e media impresa sia aggiornata con decreto del Ministro delle attività produttive in conformità alle disposizioni dell'Unione europea; Considerata la necessità di fornire chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dei criteri da utilizzare per il calcolo della dimensione delle imprese; Decreta: ------------------------
1. 1. Il presente decreto fornisce le necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti in tutti i settori produttivi. ------------------------
2. 1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che: a) hanno meno di 250 occupati, e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. 2. Nell'àmbito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che: a) ha meno di 50 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. 3. Nell'àmbito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che: a) ha meno di 10 occupati, e b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. 4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere. 5. Ai fini del presente decreto: a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari; b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale; c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria. 6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7: a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile; b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a). 7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data. ------------------------
3. 1. Ai fini del presente decreto le imprese sono considerate autonome, associate o collegate secondo quanto riportato rispettivamente ai successivi commi 2, 3 e 4. 2. Sono considerate autonome le imprese che non sono associate ne collegate ai sensi dei successivi commi 3 e 5. 3. Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del successivo comma 5, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente: a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro; b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro; c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale; d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti. 4. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata, ai sensi del comma 3, ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento. 5. Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni: a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto. 6. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata, ai sensi del comma 5, ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate - situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime - a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma 4. 7. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese. 8. Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma 3, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese. 9. L'impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiari di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate. ------------------------
4. 1. Sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti le definizioni oggetto del presente decreto si applicano: a) per i regimi di aiuto notificati ed autorizzati antecedentemente al 1° gennaio 2005, dalla data di approvazione da parte della Commissione europea delle notifiche, effettuate dall'amministrazione competente, di adeguamento alla definizione di PMI di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003; b) per i nuovi regimi di aiuto istituiti a partire dal 1° gennaio 2005 sulla base del regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 e del regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 di esenzione, come modificati dal regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004 e dal regolamento (CE) n. 363/2004 del 25 febbraio 2004, a decorrere dal 1° gennaio 2005; c) per i regimi di aiuto per i quali la comunicazione di esenzione alla Commissione ai sensi dei regolamenti di cui alla precedente lettera b) è intervenuta antecedentemente al 1° gennaio 2005 e che non prevedono esplicitamente l'applicazione della nuova definizione di PMI a partire dal 1° gennaio 2005, a decorrere dalla data di comunicazione alla Commissione europea, da parte dell'amministrazione competente, di adeguamento alla definizione di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE; d) per gli aiuti concessi secondo la regola «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Per i regimi di aiuto gestiti dal Ministero delle attività produttive, di cui all'elenco riportato nell'allegato n. 6, le definizioni oggetto del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto medesimo, essendo state espletate le procedure di comunicazione e di notifica di cui al precedente comma 1. 3. Al fine di assicurare un'omogenea applicazione sul territorio delle definizioni del presente decreto, le amministrazioni competenti provvedono ad effettuare per i regimi di propria competenza contestualmente le notifiche e le comunicazioni predette, ed a comunicare nelle rispettive Gazzette Ufficiali ovvero sui rispettivi organi di informazione ufficiali l'elenco dei regimi di aiuto per i quali si applicano le citate disposizioni. 4. La direzione generale sviluppo produttivo e competitività, ufficio C3, del Ministero delle attività produttive fornisce alle amministrazioni che ne facciano richiesta il necessario supporto tecnico per l'attuazione delle procedure di cui al precedente comma 3. 5. Le note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali riportate in appendice costituiscono parte integrante del presente decreto. 6. In allegato sono riportati alcuni schemi che agevolano la determinazione della dimensione aziendale. 7. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ------------------------
Appendice Note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali Esempio applicativo
IMPRESA DIPENDENTI FATTURATO BILANCIO DIMENSIONE (milioni di euro) (milioni di euro) A 250 48 42 Grande B 249 51 42 Media C 49 11 11 Media D 49 10 11 Piccola E 10 1,8 1,8 Piccola F 9 2 2,1 Micro 1. Con riferimento all'art. 2, comma 5, lettera c), si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprendtori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA). Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese, l'attività lavorativa prestata per più di quindici giorni solari. Sempre ai fini del calcolo delle ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo: Tipologia Numero dipendenti ULA Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione 120 120 Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in 1 per nove mesi 0,75 (*) considerazione 10 per quattro mesi 3,33 (**) Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% 6 3 (***) delle ore) per tutto l'anno preso in considerazione Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% 2 per nove mesi 0,75 (****) delle ore) per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione
(*) - 1 X 0,75 (nove dodicesimi) = 0,75 ULA (**) - 10 X 0,333 (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA (***) - 0,5 X 6 X 1(dodici dodicesimi) = 3 ULA (****) - 0,5 X 2 X 0,75 (nove dodicesimi) = 0,75 ULA Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli stessi non devono essere conteggiati. 2. Con riferimento all'art. 3, comma 3, lettera a), per società pubbliche di partecipazione, si intendono le società, partecipate in via diretta o indiretta dallo Stato e/o da altri enti pubblici in misura complessivamente superiore al 50% del capitale, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività: attività di acquisizione, detenzione o gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, al capitale di altre imprese; attività di acquisizione e gestione di obbligazioni o altri titoli di debito; attività di acquisizione, detenzione o gestione degli strumenti finanziari previsti dal codice civile. Per società a capitale di rischio si intendono le società che, in funzione di disponibilità finanziarie proprie, effettuano professionalmente in via esclusiva o prevalente investimenti nel capitale di rischio tramite l'assunzione, la valorizzazione, la gestione e lo smobilizzo di partecipazioni (venture capital). Con riferimento all'art. 3, comma 3, lettera c), per investitori istituzionali si intendono i soggetti la cui attività di investimento in strumenti finanziari è subordinata a previa autorizzazione o comunque sottoposta ad apposita regolamentazione. Rientrano in tale categoria le banche, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario, le fondazioni bancarie e i fondi di sviluppo regionale. Con riferimento all'art. 3, comma 3, lettera d), per enti pubblici locali si intendono, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni. 3. Qualora gli investitori di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), b), c) e d) non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci, gli stessi non sono considerati collegati all'impresa stessa. 4. Con riferimento al comma 5 dell'art. 3, un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni: a) la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale; b) le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione. 5. Con riferimento al comma 8 dell'art. 3, si precisa che tra gli enti pubblici sono inclusi, a titolo esemplificativ

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