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25/11/2005  Stampa

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Leggi questo comunicatoCALDAIE: CONTROLLO O MANUTENZIONE?

 

Caldaiette: completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05 da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono i controlli e la sicurezza.

Per effetto della nuova disposizione legislativa emessa lo scorso agosto, Decreto legislativo 192, viene modificata la periodicità dei controlli obbligatori che il proprietario, il conduttore o il terzo responsabile devono effettuare sull’impianto termico.

Tale modifica riguarda, pertanto, esclusivamente le operazioni di controllo e si riferisce, in particolare, agli impianti serviti da caldaie a gas di potenza inferiore a 35 kW.

La manutenzione sull’impianto, che il nuovo decreto conferma come obbligatoria, come del resto sono i controlli, deve, come fino ad oggi previsto, essere compiuta seguendo le istruzioni del costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio oppure, in assenza di entrambi, delle norme UNI e CEI che regolano la materia.

Solo in mancanza di tali disposizioni l’impianto è soggetto al controllo che la legge determina a cadenza biennale o quadriennale, a seconda della vetustà del generatore di calore, del tipo, oppure a seconda della sua collocazione in ambiente abitato o meno.

Tali controlli, peraltro, devono essere eseguiti ogni qualvolta si provveda alla manutenzione secondo le istruzioni ed i tempi indicati dal costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio e dei componenti.

E’ quindi destituita di ogni fondamento l’informazione diffusa da alcune Associazioni dei consumatori che, parificando il controllo previsto dalla legge alla manutenzione, fanno coincidere i tempi della manutenzione con quelli del controllo di legge affermando che ora la manutenzione sarebbe diventata obbligatoria ogni due o quattro anni.

Le operazioni di manutenzione e la loro periodicità restano, quindi, legate alle istruzioni che devono essere rilasciate al consumatore in sede di consegna dell’impianto da parte del costruttore, ovvero alle istruzioni di corredo agli apparecchi ed ai componenti installati.
Non cambia, pertanto, alcunché rispetto alla formulazione della normativa preesistente.

E’ questa la corretta lettura dei testi legislativi a cui fare riferimento al fine di informare adeguatamente, non solo gli addetti ai lavori, ma anche gli stessi consumatori.
Fare chiarezza su ciò che la legge realmente prevede consentirebbe infatti di evitare le polemiche che le dichiarazioni dei responsabili di alcune Associazioni dei consumatori hanno provocato in queste settimane.

Oltre a quanto finora evidenziato CNA esprime sul nuovo dispositivo di legge un giudizio fortemente negativo dal momento che esso introduce obblighi ai quali difficilmente il sistema (imprese, istituzioni, consumatori) potrà far fronte, abbassa notevolmente gli standard di sicurezza degli impianti, prevede molte disposizioni di fatto irrealizzabili, inapplicabili o incomprensibili e sarà, infine, causa di un notevole innalzamento dei costi a carico dei consumatori.

articolo da: www.cna.it

 

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