09/03/2006
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CINTURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE PER CAMION E AUTOBUS
Esteso l´uso obbligatorio delle cinture di sicurezza a tutte le categorie internazionali di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di merci, in particolare a quelli di massa superiore a 3,5 tonnellate (veicoli commerciali per il trasporto di carichi pesanti, autobus).
Lo stabilisce il decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria 2003/20/CE approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 febbraio 2006. Tra le innovazioni contenute nel provvedimento c´è l´obbligo di assicurare al sedile i bambini di statura inferiore a 1,50 metri facendo uso di un cuscino sollevatore ed adattatore che permetta al bambino di essere trattenuto dalle stesse cinture di sicurezza previste per gli adulti. I bambini sino a 3 anni non possono viaggiare su veicoli vecchi sprovvisti di cinture di sicurezza, mentre quelli di età superiore e di altezza fino a m 1,50 non possono occupare un sedile anteriore. Il decreto proibisce anche l´installazione di seggiolini per bambini rivolti contromarcia sui posti protetti da airbag, a meno che non sia possibile disinserire l´airbag. Il decreto prevede alcune novità in tema di esenzione dall´uso delle cinture di sicurezza. In particolare, fino all´8 maggio 2009, sono esenti dall´obbligo di cinture i bambini inferiori a 10 anni trasportati in soprannumero nei posti posteriori, purché accompagnati da un passeggero di età non inferiore a 16 anni, solo sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose.
da CNA - FITA

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