20/01/2006
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CNA HA RAGIONE: PERIODICITA' DELLE MANUTENZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI
Periodicità della manutenzione sugli impianti termici. Il Ministero concorda con la CNA
Corretta e rispettosa degli interessi degli utenti e della sicurezza degli impianti l’interpretazione della CNA Spezzina sulla periodicità della manutenzione sugli impianti termici prevista dalla nuova normativa.
Infatti con nota del 10 Gennaio firmata dal Direttore generale del Dipartimento energia, il Ministero delle Attività produttive risponde ad un quesito posto dalla CNA Unione Installazione e Impianti, chiarendo gli aspetti legati all’obbligo di manutenzione degli impianti termici e delle caldaie a gas di potenza inferiore a 35 kW. “Con questa risposta – afferma Renzo Sangiorgi, Responsabile dell’Unione Nazionale - si fa giustizia delle informazioni sbagliate diffuse immediatamente dopo l’emanazione del decreto sull’efficienza energetica che miravano ad accreditare la tesi che la manutenzione fosse slittata da annuale a quadriennale ovvero biennale a seconda dei casi. Sia la precedente che la nuova legislazione, ricorda invece giustamente il Ministero, lasciano al costruttore dell'impianto (nel caso dei piccoli impianti all'installatore) o al fabbricante dell'apparecchio la responsabilità di definire la frequenza e la tipologia delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti e degli apparecchi. La stessa nota ricorda inoltre che i fabbricanti di apparecchi a gas, in particolare, hanno l'obbligo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661 di corredare l'apparecchio di istruzioni tecniche per l'installatore e di istruzioni per l'uso e la manutenzione redatte nella lingua del Paese di commercializzazione, tali da permettere l'esecuzione corretta di tali lavori e l'utilizzazione sicura dell'apparecchio. Ugualmente il Ministero sottolinea che i progettisti ed i costruttori di impianti ed i fabbricanti di apparecchi di riscaldamento diversi dagli apparecchi a gas, nell'ambito delle rispettive responsabilità, hanno il diritto ed il dovere di definire e dichiarare esplicitamente, in forma scritta, al committente o all'utente quali siano le operazioni di controllo e manutenzione, di cui necessita l'impianto da loro progettato, costruito, fabbricato o modificato per garantire la sicurezza delle persone e delle cose e con quale frequenza queste vadano effettuate. Ricordando infine che sia la precedente che la nuova legislazione prevedono comunque che per la restante parte dell'impianto e per gli apparecchi per i quali non siano disponibili le istruzioni specifiche (nel senso che tale documentazione non è più rintracciabile neppure presso il fabbricante degli apparecchi, come talvolta succede) si debba far riferimento alle norme UNI e CEI applicabili, norme che debbono naturalmente tener conto prioritariamente alle esigenze di sicurezza, la nota ministeriale chiarisce che solo in ultima istanza, sia la vecchia che la nuova legislazione, pongono per le operazioni di controllo tecnico (dalle quali può discendere o meno la necessità di un intervento di manutenzione) scadenze temporali massime legate alle esigenze di efficienza energetica e salvaguardia dell'ambiente, e non alle esigenze dì sicurezza, che sono salvaguardate dalla legge n. 46 del 5 marzo 1990. Più precisamente, il dlgs n. 192/05 fissa dei nuovi intervalli massimi, in parte superiori agli analoghi valori fissati dalla legislazione precedente. Importante – continua Sangiorgi – la esplicita dichiarazione del Ministero che si tratta di nuovi limiti prescritti solo ai fini del contenimento dei consumi energetici e della conseguente salvaguardia dell'ambiente, fini per i quali tale frequenza è più che sufficiente. E' infatti, e lo afferma chiaramente anche la nota ministeriale, ovvio che un tecnico che interviene su un impianto ai fini del risparmio energetico o del controllo delle emissioni non può trascurare, prioritariamente, di verificare se l'impianto è e resta in condizioni, di funzionare in sicurezza. In questo quadro legislativo, conclude la nota, gli installatori ed i manutentori degli impianti termici (qualificati ai sensi della legge n. 46/90), nell'ambito delle rispettive responsabilità, hanno il diritto-dovere di definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose, e con quale frequenza queste vadano effettuate e quale sia la prossima scadenza. L’Unione – conclude Sangiorgi - ha da tempo predisposto alcuni testi di istruzioni per la manutenzione degli impianti che sono a disposizione delle imprese associate. In questo ambito queste precisazioni finalmente giunte dal Ministero rappresentano uno spiraglio di luce in un contesto legislativo ancora irto di ostacoli, dubbi e controversie” . Il Presidente provinciale Arnaldo Granella e il responsabile CNA del settore Vittorio Bragazzi, esprimono la propria soddisfazione “ tramite l’iniziativa di CNA si è ottenuto un importante elemento di chiarezza nell’interesse degli utenti e degli istallatori”..

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