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23/03/2006  Stampa

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Leggi questo comunicatoDECADENZA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI.

 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto, con la circolare n. 5 del 2006 (vedi allegato), dettando importanti disposizioni in materia di decadenza dai trattamenti previdenziali e da altre indennità o sussidi, stabilendo obblighi nei confronti dei lavoratori beneficiari di interventi per il sostegno al reddito.

La circolare in commento, collocandosi in un’ottica di welfare to work, ha l’obiettivo di collegare le misure di sostegno al reddito ad una visione maggiormente attiva e partecipativa che sviluppi sinergie tra datori di lavoro privati, agenzie di somministrazione, enti pubblici e lavoratori interessati dal provvedimento in esame.

I destinatari della disposizione sono: i lavoratori in mobilità la cui iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, i lavoratori destinatari del trattamento di disoccupazione, i lavoratori comunque titolari di indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione ed inoccupazione e i lavoratori in CIGS a qualsiasi titolo concessa, compresa quella derivante dalla cessazione dell’impresa di appartenenza o anche in deroga (imprese artigiane).

La circolare in questione, mutuando il contenuto dell’art. 1 quinquies, del decreto legge n. 249 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291 del 2004, sancisce la perdita dei trattamenti nei casi in cui i lavoratori non ottemperino i seguenti obblighi:
a) adesione ad un’offerta formativa o di riqualificazione, individuando una soglia minima di frequenza per il lavoratore beneficiario, pari all’80% della durata complessiva del corso;
b) accettazione di un’offerta lavorativa che preveda un inquadramento (dal punto di vista retributivo) non inferiore al 20% rispetto a quello di provenienza (qualora sia possibile determinarlo);
c) avviamento ad un percorso di reinserimento o inserimento nel mercato del lavoro, anche attuato con le misure di raccordo e di incentivazione previste dall’art. 13 del D. Lgs. N. 276 del 2003, ivi compreso il vincolo della “congruità” dell’offerta di lavoro (l’obbligo di accettare un’offerta di lavoro si applica se la stessa è congrua rispetto alle competenze e le qualifiche possedute dal lavoratore).

In tutti e tre i casi sopra richiamati le proposte formalizzate non debbono comunque comportare una distanza maggiore a 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e devono essere raggiungibili mediamente in 80 minuti con i mezzi pubblici.

Qualora si verifichino le ipotesi di decadenza dai trattamenti previsti dalle disposizioni succitate, la nota ministeriale precisa che spetterà all’INPS valutare le circostanze di fatto e disporre la sospensione dell’erogazione del trattamento, dandone contestuale comunicazione agli interessati.

 

Allegati presenti:

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