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23/01/2006  Stampa

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Leggi questo comunicatoICI: ESENZIONE ENTI NON COMMERCIALI

 

ICI- L’esenzione dall’imposta riguarda gli immobili utilizzati da enti non commerciali anche se l’attività svolta ha natura commerciale, ma non avrà effetto retroattivo ( Finanziaria 2006).

Nella Finanziaria 2006, art.1 co.133 L.266/2005, viene stabilito che non avrà valore retroattivo la norma introdotta dall’art. 7, comma 2-bis del D.L. 203/2005 convertito con modifiche dalla L. n.248/2005, in base alla quale l’esenzione ICI accordata agli immobili utilizzati da enti non commerciali per lo svolgimento esclusivo di attività di tipo assistenziale, culturale, ricreativo, sportivo, didattico, previdenziale, sanitario e ricettivo, di culto, deve ritenersi vigente anche se le dette attività hanno natura commerciale.

Pertanto l’agevolazione che decorre dal 3/12/2005, non darà luogo a rimborsi o restituzioni d’imposta per importi versati antecedentemente tale data.

Gli Enti non commerciali, Mutue, coop, associazioni sportive dilettantistiche, possono rivolgersi per informazioni a:
CNA LA SPEZIA tel. 0187 598080 e-mail viaggi.sp@cna.it

 

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