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27/12/2006  Stampa

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Leggi questo comunicatoIL MATRIMONIO DEL CITTADINO ITALIANO CON IL CITTADINO EXTRACOMUNITARIO

 

Lo status di coniuge di un cittadino italiano o comunitario dà sicuramente titolo allo straniero per fare ingresso e soggiornare nel territorio nazionale in regime di convivenza col familiare che sia appunto cittadino italiano ovvero comunitario.
In tal senso è l’art. 28 del T.U. sull’immigrazione, attraverso il richiamo che esso fa al d.p.r. n. 1656 del 1965, contenente le norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E., ove, all’art. 1, è affermato il diritto al soggiorno permanente nel territorio della Repubblica del coniuge straniero del cittadino italiano, qualunque sia la sua nazionalità. Tale diritto non avrebbe potuto essere negato dal legislatore pure in mancanza di espressa disposizione di legge, trattandosi di un diritto fondamentale garantito ai cittadini dalla Costituzione.
Il diritto alla coesione familiare tra il cittadino ed il coniuge straniero, i quali abbiano contratto matrimonio fuori dal nostro territorio nazionale, trova il suo primo momento di verifica nella facoltà d’ingresso nel nostro Paese; facoltà che prevede la condizione del rilascio di un visto di ingresso da parte dell’ambasciata italiana nel Paese d’origine del coniuge straniero, con l’avvertenza, però, che detto rilascio costituisce un atto dovuto, a fronte dell’obbligo di facilitarne il conseguimento che il diritto comunitario impone agli Stati membri.
Costituisce un secondo ed altrettanto irrinunciabile aspetto del diritto all’unità familiare l’obbligo per l’autorità di pubblica sicurezza di rilasciare al coniuge straniero giunto in Italia un permesso di soggiorno o, ai sensi dell’art. 30, 4° comma, d.lg. 286/1998 (in caso egli risulti in Italia per ricongiungimento o per coesione familiare), la carta di soggiorno di cui all’art. 9 del medesimo decreto legislativo.
Il diritto al rilascio del permesso di soggiorno è riconosciuto, del pari, anche allo straniero, coniuge di un cittadino italiano e con lui convivente, il quale abbia contratto matrimonio in Italia a norma dell’art. 116 del Cod. Civ..
A tali conclusioni si giunge in ossequio al diritto del singolo rispetto alla sua vita privata e familiare di cui all’art. 8 CEDU.
In tali casi, infatti, il rilascio del permesso di soggiorno è presupposto necessario dello svolgimento sereno della vita familiare e non può essere negato.
Queste conclusioni, poi, sono asseverate dall’art. 19, 2° comma, del T. U. sull’immigrazione che vieta l’espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado e con il coniuge di nazionalità italiana.

 

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