13/10/2006
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LA CNA OTTINE IL RINVIO DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMA SUI SUBAPPALTI NELL'EDILIZIA
GRAZIE ALL’INIZIATIVA DI CNA: RINVIATA L’ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMATIVA DEI SUBAPPALTI IN EDILIZIA.
Con l’articolo 35, comma 5, del D. L. 223/2006, alle prestazioni di servizi rese nel settore edile dai subappaltatori è stato esteso il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), rendendo l’appaltatore debitore dell’imposta e obbligandolo al relativo versamento, se soggetto passivo nel territorio dello Stato.
Le prestazioni rese dal subappaltatore verranno, quindi, fatturate senza addebito d'imposta e integrate con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta da parte dell'appaltatore, che sarà altresì tenuto ad annotare le stesse sia nel registro delle fatture, sia nel registro degli acquisti.
Il meccanismo dell’inversione contabile si applicherà anche agli eventuali rapporti di subappalto posti in essere dal subappaltatore.
La norma ha lo scopo di contrastare alcuni fenomeni evasivi che si manifestano in edilizia, ove non di rado accade che il subappaltatore non versi l’IVA addebitata all’appaltatore.
Si segnala che, per attenuare gli effetti finanziari derivanti dall’applicazione del nuovo regime ai soggetti interessati è data facoltà di richiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione annuale IVA e di effettuare la compensazione infrannuale del credito IVA. Ciò in quanto il subappaltatore, non potendo fatturare con IVA le prestazioni rese all’appaltatore, avrà normalmente una posizione IVA a credito.
La disposizione riguardante l’inversione contabile che, in base ad un comunicato stampa diffuso in data 6 Ottobre 2006 da parte del Dipartimento per le Politiche Fiscali e l’Agenzia delle Entrate, avrebbe dovuto trovare applicazione con riferimento alle prestazioni effettuate a partire dal 12 Ottobre 2006 è stata ora rinviata.
Il rinvio, si sottolinea, è conseguente all’iniziativa posta in essere dalla Divisione politiche fiscali della Cna che, al riguardo, ha proposto al Governo di inserire nel Decreto Legge 262 del 3 ottobre 2006, un emendamento teso a rinviare sino al 1° Gennaio 2007 l’applicazione delle novità introdotte dall’articolo 35, comma 5, del D.L. 223/2006.
Il Governo, ha fatto propria tale richiesta, in considerazione delle numerose incertezze interpretative manifestate in ordine al nuovo adempimento, e che si è impegnato a risolvere nel più breve tempo possibile

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