07/10/2005
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NEWS: ALBERGHI, TELEFONIA E LEGGE ANTITERRORISMO.
Adempimenti a carico degli albergatori relativi ai sevizi di telefonia e internet.
Con riferimento alla misure antiterrorismo contenute nel D.L. 144/2005 conv. nella legge 155/2005 e relative ai telefoni ed accessi ad internet, si comunica che il Ministero dell’Interno, rispondendo ad interrogazioni di associazioni di albergatori, ha fornito diverse istruzioni in merito alle apparecchiature messe a disposizione dei clienti nelle aziende alberghiere.
Da ultimo, con messaggio prot. 557/PAS.13805.12982 D(22), inviato il 29 settembre 2005 a mezzo posta elettronica alle Prefetture e alle Questure, il Ministero dell’Interno ha precisato che la licenza di P.S. di cui all’art. 7 del D.L. 144/2005 non è necessaria:
- per i servizi di telefonia in voce collocati nelle camere d’albergo e/o nelle aree comuni della struttura, - per i servizi di connessione (telematica) offerti agli alloggiati mediante le comuni linee telefoniche, anche dedicate, accessibili dalle camere d’alloggio.
In tali casi, dunque, vi è l’esenzione dal possesso della licenza ex art. 7 D.L. 144/2005 e, precisa il Ministero, "gli obblighi di identificazione degli utenti e di registrazione dati sono da considerare assolti mediante le procedure di identificazione delle persone alloggiate previste dall’art. 109 del T.U.L.P.S.".
Questa disposizione dà adito a dubbi interpretativi in quanto nella nota ministeriale si citano esclusivamente le "aziende alberghiere" e, quindi, salvo ulteriori precisazioni, vi sono strutture ricettive (es: Bed & Breakfast, esercizi di affittacamere, campeggi…..) che non possono beneficiare delle suddette esenzioni.
Per quanto riguarda gli obblighi di identificazione degli utenti la circolare dice che questi si intendono assolti mediante le procedure previste dall’art. 109 del TULPS. Il che significa che per i clienti degli alberghi non vi sarebbe l’obbligo di tenere copia del documento di identità. Poiché non si parla esplicitamente di esenzione dall’identificazione e raccolta dati, ma semplicemente di una diversa modalità di assolvimento dell’obbligo, in attesa di eventuali chiarimenti ministeriali, si consiglia di acquisire e conservare copia dei documenti di identità, ovviamente solo per chi mette a disposizione le connessioni di rete internet.
Non vi sono dubbi, invece, sull’esenzione dall’obbligo di tenere il registro cartaceo o informatico previsto dal D.M. 16/08/2005.
Per le strutture alberghiere la licenza di cui all’art. 7 del D.L. 144/2005 rimane necessaria nei casi in cui i servizi di connessione alla rete sono offerti nelle aree aperte al pubblico (sale congressi, sale convegni, ristoranti aperti alle persone non alloggiate, ecc.).
In tali casi, gli obblighi di registrazione ed identificazione dei clienti diversi dalle persone alloggiate e gli altri obblighi previsti dal D.M. 16/08/2005 devono essere assolti con le modalità previste dal medesimo decreto.
Per ogni ulteriore chiarimento: CNA LA SPEZIA Via P.R. Giuliani, 6 tel. 0187 598080 laspezia@cna.it

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