12/07/2006
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NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
A seguito della pubblicazione nella G.U. n° 82 del 07.04.2006 del decreto n° 143/2006 e del relativo provvedimento dell’Ufficio Italiano Cambi (UIC), sono state rese operative le disposizioni in materia di antiriciclaggio previste dal D.Lgs. 20/2/2004 n. 56 in attuazione della direttiva 2001/97/CE.
Soggetti interessati:
Tali disposizioni, che prevedono obblighi atti a prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi derivanti da attività illecite, coinvolgono, assieme a categorie come professionisti, intermediari finanziari, anche operatori non finanziari tra i quali le seguenti attività d’impresa:
- commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oro per finalità industriali o di investimento in presenza della comunicazione UIC ai sensi dell’ art 1 legge 17.01.2000 n° 7; - fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oggetti preziosi in possesso della licenza di cui all’ art. 127 del TULPS; commercio di cose antiche in possesso dei requisiti di cui all’art, 126 del TULPS; - fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane iscritte nel registro degli assegnatari di marchi tenuto dalla CCIAA; - agenzie di affari di mediazioni immobiliari in presenza dell’iscrizione nell’apposita sezione presso la CCIAA ai sensi della Legge 03 Febbraio 1989 n°39
Allegati presenti:
CNA-La-Spezia-file-eliminato.pdf
CNA-La-Spezia-file-eliminato.pdf

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