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08/05/2006  Stampa

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Leggi questo comunicatoNORME ANTIRICICLAGGIO

 

a seguito della pubblicazione nella G.U. n° 82 del 07.04.2006 del decreto n° 173/2006 e del relativo provvedimento dell’Ufficio Italiano Cambi (UIC), sono state rese operative le disposizioni in materia di antiriciclaggio previste dal D.Lgs. 20/2//2004 n. 56 in attuazione della direttiva 2001/97/CE.

Tali disposizioni, che prevedono obblighi atti a prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi derivanti da attività illecite, coinvolgono, assieme a categorie come professionisti, intermediari finanziari, anche operatori non finanziari tra i quali le seguenti attività d’impresa da noi rappresentate:

1. commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oro per finalità industriali o di investimento in presenza della comunicazione UIC ai sensi dell’ art 1 legge 17.01.2000 n° 7;

2. fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l’esportazione e l’importazione, di oggetti preziosi in possesso della licenza di cui all’ art. 127 del TULPS;

3. commercio di cose antiche in possesso dei requisiti di cui all’art, 126 del TULPS;

4. fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane iscritte nel registro degli assegnatari di marchi tenuto dalla CCIAA;

5. agenzie di affari di mediazioni immobiliari in presenza dell’iscrizione nell’apposita sezione presso la CCIAA ai sensi della Legge 03 Febbraio 1989 n°39


Obblighi per le operazioni di transazione o movimentazione di mezzi di pagamento, anche frazionato, con importo superiore a € 12.500:

a) Identificare i clienti, tramite un documento valido e non scaduto, acquisendo i seguenti dati:
- per le persone fisiche: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo residenza o domicilio,
codice fiscale e numero di un documento di identificazione;

- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione, la sede legale e il codice fiscale. Per questi soggetti è necessario verificare il potere di rappresentanza in base alla documentazione ufficiale fornita dal cliente (visure camerali, certificati di enti competenti, delibere consiliari o assembleari).

Le procedure di identificazione non si applicano per le banche, istituti di moneta elettronica, Poste Italiana Spa, Società di intermediazione mobiliare SIM, Società di gestione del risparmio SGR, Società d’Investimento a capitale variabile SICAV, Imprese di Assicurazione, Agenti di cambio, Società Fiduciarie, Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi.

Tale obbligo è in vigore dal 22 Aprile 2006;

b) Istituire l’archivio unico e Registrazione e conservazione delle informazioni relative ai:
 dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale il cliente opera;
 data dell’avvenuta identificazione;
 data del compimento dell’operazione;
 descrizione sintetica della tipologia dell’operazione;
 importo dell’operazione;
 tipologia dei mezzi di pagamento.

L’impresa è tenuta a registrare tali dati entro 30 giorni dall’identificazione.
L’archivio unico informatico deve essere costituito entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto 173/200.

Le attività sopra citate ai punti 1,2,3 e 4 possono assolvere l’obbligo di identificazione e registrazione, integrando i dati richiesti ai sensi degli articoli 119, 120 e 128 del T.U.L.P.S Regio Decreto 733/1931.

Le attività sopra citate al punto 5 possono assolvere l’obbligo di identificazione e registrazione, integrando i dati richiesti ai sensi dell’art. 1760 n° 3 del Codice Civile (Libro sul quale vengono annotati gli estremi dei contratti stipulati con l’intervento di mediazione).

c) Segnalare le operazioni sospette di cui all’art. 3 della legge antiriciclaggio, rispettando gli obblighi di riservatezza delle segnalazioni di cui alla stessa legge:
Tale obbligo è in vigore dal 22 Aprile 2006.

d) Segnalare al Ministero dell’economia e delle finanze le violazioni dell’art. 1 della legge antiriciclaggio (leggi denaro contante o titoli trasferibili di importo, anche frazionato, superiore a 12.500 euro):
Operazioni vietate dal 1991 ai sensi della legge 197/91.

e) Istituire misure di controllo interno e assicurare un’adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori:
Obbligo gia in vigore.

 

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