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26/05/2006  Stampa

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Leggi questo comunicatoPOSSIBILE ESCLUDERE LE TERRE DA SCAVO DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

 

POSSIBILITA' DI ESCLUSIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DEI RIFIUTI

Il Decreto 02/05/2006 pubblicato nella G.U. del 16 maggio 2006 n° 112 attuattivo dell'art. 266 comma 7 del D.Lgs. 152/06, che disciplina la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi compresi le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale ed in conformità dell'art. 186 del citato Decreto relativo alle terre e rocce da scavo ha reso operativa la possibilità di riutilizzo delle terre e rocce da scavo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, di provenienza da cantieri edili e di manutenzione di reti o infrastrutture, semprechè la produzione non superi i seimila metri cubi, con esclusione delle terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V , parte IV, del D.Lgs. 152/06.

Detto utilizzo, che li esclude dal campo applicativo della gestione dei rifiuti, è applicabile a condizione che l'impresa titolare del cantiere di provenienza invii all'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente, almeno sette giorni prima dell'inizio dell'attività di escavazione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che nell'attività di escavazione non sono state impiegate sostanze o metodologie inquinanti e dalla quale risultino, come previsto dall'Allegato, informazioni relative a:
1) individuazione del cantiere di produzione dei materiali,
2) la quantità complessiva dei materiali estratti,
3) individuazione dei siti di destinazione dei materiali con indicazione della quantità ad essi destinati.

Nel caso di non riutilizzo immediato del materiale di scavo, in detta comunicazione dovrà essere indicato il sito di deposito, che potrà essere anche esterno al luogo di produzione. La comunicazione dovrà essere integrata con l'indicazione dei siti effettivi di destinazione delle terre e rocce da scavo almeno 7 giorni prima dell'impiego.
Nel caso l'impiego dovesse essere procrastinato per oltre 12 mesi, l'impresa titolare del cantiere ne dovrà dare notizia alla Provincia nel cui territorio è situato il deposito, la quale può disporne lo sgombero con motivata disposizione.

Si precisa inoltre che la dichiarazione di cui all'Allegato non è necessaria in caso in cui le terre e rocce da scavo siano impiegate nello stesso cantiere che le ha prodotte.

 

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