25/05/2006
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PRIVACY: DECALOGO SUL CORPO
Intervenendo, al Forum della P.A. del 9.5.2006, sul tema “Le nuove tecnologie per la gestione dell’identità: l’utilizzo dei dati biometrici”, Giuseppe Fortunato, componente del Garante, ha, da un lato, riconosciuto come la ricerca scientifica offra sempre nuove possibilità applicative ma, dall’altro, sottolineato come le stesse debbano andare “di pari passo con la dignità umana”.
Sulla base dei provvedimenti emanati dal Garante in varie occasioni, ha illustrato i seguenti dieci punti di rispetto (nel comunicato stampa del 9.5.2006 definiti “Il decalogo su corpo e privacy”):
1) Affidabilità del sistema L’accuratezza dei sistemi, nei controlli e nei risultati, va garantita dalle valutazioni di comitati tecnici indipendenti.
2) Informativa chiara Oltre a contenere gli elementi fissati dal Codice (art. 13), deve lasciare la libertà di aderire o meno al sistema ed indicare tecniche alternative all’utilizzo dei dati corporei.
3) Liceità Va preventivamente dimostrata l’inefficacia di tecniche alternative meno invasive e, comunque, l’uso va circoscritto il più possibile (es.: impronta di un solo dito) e deve attenersi ai principi di necessità, proporzionalità, finalità, correttezza, adeguatezza e qualità dei dati.
4) Deroga motivata Non vanno ammesse deroghe generalizzate, incontrollate, indifferenziate. Per i casi speciali individuati va effettuato controllo periodico sul persistere delle ragioni che li hanno individuati (anche tenendo conto del processo scientifico).
5) Delimitata memorizzazione Si debbono cercare sempre soluzioni che non portino ad accumulazioni o unificazione di dati; divieto assoluto di archivi centrali; circoscritti supporti correlati sempre disponibili per l’interessato;
6) Temporanea conservazione La conservazione deve essere in ordine cronologico e durare per il tempo strettamente necessario (non oltre una settimana, quando ci sia associazione di dati biometrici con videoregistrazioni). Sono vietate le c.d. copie di sicurezza, che mirano solo a prolungare i tempi di conservazione.
7) Scrupolose misure di sicurezza Vanno adottate con sistemi sicuri e, quando vi è associazione di dati biometrici e videosorveglianza in banca, è assolutamente necessario un “vigilatore indipendente” (designato da organo indipendente); la eventuale decifrazione delle informazioni non può avvenire senza l’intervento del vigilatore.
8) Piena conoscibilità da parte dell’interessato Deve essere garantita la immediata conoscibilità dei propri dati da parte degli interessati; limitatissima deve essere invece la conoscibilità da parte del datore di lavoro (e dei suoi collaboratori e dipendenti). E’ opportuno che la conoscenza avvenga con la collaborazione di un vigilatore indipendente (sempre obbligatorio quando vi è uso incrociato di dati biometrici e videosorveglianza).
9) Rispetto degli obblighi di verifica preliminare e di notifica Vanno rigorosamente rispettati gli obblighi di “verifica preliminare” del Garante (art. 17) e di notifica (art. 37).
10) Disattivazione immediata di funzioni di smart card In caso di smarrimento o di furto va garantita l’immediata e certa disattivazione di funzioni di smart card o altre analoghe.

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