23/03/2006
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REGOLAMENTAZIONE DELLE PROFESSIONI SANITARIE
E' in vigore la legge del 1 Febbraio 2006 n. 43 , apparsa nella G. U. del 17/02/06 n. 40 che regolamenta le professioni sanitarie.
Con questa norma sono state dettate nuove disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche , ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione.
Il Governo ha ricevuto delega al fine di adottare entro il 5 Marzo 2006 uno o più decreti legislativi al fine di istituire , per le professioni sanitarie i relativi ordini professionali
REQUISITI: L’esercizio delle professioni è da oggi subordinato al conseguimento del titolo universitario , rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all’esercizio della professione, che è valido sull’intero territorio nazionale nel rispetto della normativa europea in materia di libera circolazione delle professioni ed è rilasciato a seguito di percorso formativo.
ESAME DI LAUREA ABILITANTE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE: L’esame di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all’esercizio della professione;
ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE OBBLIGATORIA: L’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante salvaguardando comunque il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della legge;
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: L’aggiornamento professionale è effettuato secondo modalità identiche a quelle previste per la professione medica.
INDIVIDUAZIONE DI NUOVE PROFESSIONI IN AMBITO SANITARIO: La definizione delle nuove professioni avrà luogo evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse , e subordinatamente ad un parere tecnico-scientifico , espresso da apposite commissioni;
ISTITUZIONE DELLA FUNZIONE DI COORDINAMENTO PERSONALE LAUREATO- PROFILI DELLE PROFESSIONI SANITARIE: Il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie sarà articolato in conformità all’ordinamento degli studi dei corsi universitari, nel seguente modo : a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all’attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente ;
b) professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento rilasciato
c) professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche rilasciato dall’università
d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica che abbiano esercitato l’attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno 5 anni , oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali.
Criteri e modalità per l’attivazione della funzione di coordinamento in tutte le organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private sono definiti , entro il 18 Maggio 2006 con apposito accordo tra il Ministro della Salute e le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano.
L’esercizio della funzione di coordinamento è espletato da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) Master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento nell’area di appartenenza rilasciato;
b) Esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza con rilascio di un certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica , incluso quello rilasciato in base alla pregressa normativa , è valido per la funzione di coordinatore.
c) Il coordinamento viene affidato nel rispetto dei profili professionali , in correlazione agli ambiti ed alle specifiche aree assistenziali , dipartimentali e territoriali. Per informazioni: CNA LA SPEZIA tel. 0187 598080 viaggi.sp@cna.it

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