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09/03/2006  Stampa

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Leggi questo comunicatoSENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SULLA "RACCOLTA DEI RULLINI FOTOGRAFICI"

 

Si allega la sentenza del Consiglio di Stato che purtoroppo non è favorevole agli studi e negozi di fotgrafia, interviene nella materia "raccolta rullini" chiarendo che:
- la raccolta di rullini fotografici da parte di un supermercato nei confronti dei clienti, affinchè siano sviluppati e stampati presso un laboratorio fotografico di un soggetto terzo, non integra una ipotesi di agenzia di intermediazione necessitante di licenza del questore ai sensi dell’art. 115, t.u.l.p.s., in quanto il supermercato non funge da intermediario tra il cliente e il laboratorio fotografico, ma, avvalendosi di ausiliari per l’espletamento delle prestazioni offerte alla clientela, assume in proprio la responsabilità nei confronti dei clienti.

« Nella fattispecie ... non sussiste la gestione di affari altrui, dato che la società appellata risponde in proprio, verso i clienti dei supermercati, dei risultati dell’attività, con assunzione di responsabilità.
E i clienti hanno rapporti unicamente con la società.
La fattispecie, invece, rientra nella previsione di cui all’art. 1228 c.c. (“responsabilità per fatto degli ausiliari”), secondo cui, “salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”.»
In ombra è rimasto il problema derivante dal fatto che l’attività non sarebbe consentita anche ai sensi dell’art. 111, r.d. n. 773/1931, che impone la necessità della licenza per l’attività di riproduzione fotografica in quanto, non essendo stata sollevata in primo grado risulta inammissibile integrazione postuma della motivazione dei provvedimenti impugnati in primo grado.

In buona sostanza, il Consiglio di Stato, contrariamente a sentenze precedenti e alla circolare del Ministero dell'Interno che aveva configurato questa attività come "agenzia di intermediazione" (ad esclusione degli studi e negozi di fotografia), sancisce che non vi è alcuna differenza tra fotografi e altri esercizi commerciali che propongono questo servizio alla clientela.

Questa ulteriore decisione che in nome della liberalizzazione in realtà penalizza il consumatore non garantendolo sul piano della qualità, non può che spingerci a invitare gli associati fotonegozianti che svolgono questo servizio (che peraltro va scemando anche in termini di mercato) , a puntare su:

- servizi più innovativi, legati alla stampa o alla realizzazione di prodotti multimediali per le immagini realizzate con tecnologie dgitiali, nonchè :

- sulla qualità e la personalizzazione del servizio stesso, cioè a puntare su un rapporto fiduciario con la clientela per distinguersi dai grnadi esercizi commerciali che lo svolgono come attività ausiliaria a prezzi stracciati.

CNA Comunicazione

file allegato sentenza del Consiglio di Stato

 

Allegati presenti:

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