20/06/2005
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TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARSU
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARSU
La risoluzione n. 16 del Dipartimento Entrate del Ministero delle Finanze chiarisce la possibilità di riduzione del tributo per i rifiuti avviati al recupero in relazione alla privativa comunale prevista dall’art. 21, comma 7, del D.Leg.vo n. 22/97.
Detta risoluzione chiarisce che detta privativa comunale va riferita ai rifiuti che sono oggettivamente ed effettivamente avviati ad attività di recupero direttamente da parte dell’operatore economico, sempre ché si tratti di rifiuti espressamente assimilati con apposita deliberazione comunale adottata ai sensi dello stesso art. 21, comma 2, lett. h) e sulla base della deliberazione interministeriale del 27.7.1984 tuttora operante. Pertanto l’esonero della privativa comunale è determinato dal verificarsi della condizione dell’effettivo e documentato avvio al recupero dei rifiuti presso soggetti autorizzati.
L’esclusione dall’obbligo di conferire al servizio pubblico i rifiuti assimilati avviati al recupero comporta il diritto ad una riduzione della tariffa-tributo. La misura della riduzione va disciplinata da una norma regolamentare sulla base dei costi fissi generali del servizio e dei costi dei servizi collettivi o comuni coperti dalla tassa.
Il sunto di detta risoluzione quindi chiarisce la possibilità per le imprese che producono e smaltiscono rifiuti effettivamente avviati al recupero una riduzione della tariffa TARSU presentando al Comune richiedente l’imposta idonea documentazione di dimostrazione costi sopportati per detto smaltimento.
La determinazione a consuntivo della riduzione spettante comporta lo sgravio o il rimborso dell’eccedenza di tassa iscritta a ruolo o comunque riscossa nei confronti degli operatori ma successivamente risultante non dovuta.

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