24/08/2005
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TRASPORTO RIFIUTI FARMACEUTICI
Con circolare prot. n. 1175/Albo/Pres. del 29 luglio 2005 - disponibile nell´Area Modulistica Anno 2005 del Sistema Informativo - il Comitato Nazionale Albo Gestori ha precisato quali sono - a seguito delle ultime decisioni della Commissione Europea - i codici dell’elenco europeo (CER) da attribuire al trasporto dei rifiuti farmaceutici (medicinali), con ciò ritenendo espressamente superata sul punto la circolare del ministero Ambiente n. 8388 del 22 dicembre 1999.
In particolare, il Comitato Nazionale ha precisato che i rifiuti farmaceutici oggetto di attività ricomprese nelle categorie d’iscrizione 4 (Trasporto rifiuti non pericolosi prodotti da terzi) e 5 (trasporto di rifiuti pericolosi) devono essere individuati con i codici previsti nel capitolo 18 del CER e precisamente con:
- 18 01 08 medicinali citotossici e citostatici; - 18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08.
Se i medesimi rifiuti sono invece oggetto di attività ricomprese nella categoria 1 (trasporto di rifiuti urbani), allora vanno individuati con i codici del capitolo 20, e precisamente con:
- 20 01 31 medicinali citotossici e citostatici; - 20 0132 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31.
Da ultimo il Comitato ha chiarito che le imprese di trasporto rifiuti iscritte nelle categorie 4 e 5 che utilizzano attualmente i codici del capitolo 20, riportati nei loro provvedimenti d’iscrizione, “potranno continuare ad utilizzare detti codici fino al termine di validità dei provvedimenti medesimi”.

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