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03/01/2006  Stampa

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Leggi questo comunicatoVIDIMAZIONE REGISTRI DI CARICO-SCARICO RIFIUTI

 

La risoluzione n° 159/E dell'Agenzia delle Entrate ha finalmente chiarito l'obbligatorietà impositiva per la vidimazione del registro di carico-scarico rifiuti dichiarando la non soggettività all'imposta di bollo, prevista dall'art.16 della tariffa allegata al D.P.R. 26/10/72, n. 642, non essendo lo stesso un registro di tipo contabile ai sensi dell'art. 2214 del codice civile, nè essere bollato nei modi previsti dall'art. 2215 del codice civile e cioè dal registro delle imprese o da un notaio, ma dagli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate.

Stessa motivazione è risultata alfine dell'esclusione dal pagamento della tassa sulle consessioni governative.

Risultano invece dovuti per la bollatura e la vidimazione di detti registri il pagamento dei tributi speciali nella misura di €. 3,72 per diritto fisso e €. 1,24 prima pagina, come previsto alle disposizioni tariffarie della tabella A - Titolo II allegata al D.P.R. 648/72, come sostituita dall'articolo 3, comma 85 della Legge n. 549 del 28/12/1995.

per informazioni:

CNA LA SPEZIA tel. 0187 598080
CETUS

 

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