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26/10/2007  Stampa

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Leggi questo comunicato29 OTTOBRE 2007 SCADE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI

 

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Il Dlgs 152/2006 detta una nuova disciplina per ciò che riguarda le emissioni in atmosfera derivanti da attività produttive industriali ed artigianali. Per gli impianti che producono emissioni e risultino esistenti alla data del 29 aprile 2006 è previsto un regime di graduale adeguamento: il 29 ottobre 2007 scade il termine per la presentazione della domanda di autorizzazione alle emissioni ai quali sono obbligati tutti i gestori di attività effettuate esclusivamente da macchinari e sistemi non fissi o da operazioni manuali, compresi coloro che, in assenza di un impianto, intendono effettuare in modo non occasionale attività di verniciatura in un luogo a ciò adibito, di lavorazione trasformazione o conservazione di materiali agricoli, di produzione manipolazione trasporto carico scarico o stoccaggio di materiali polverulenti.

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L'inquinamento atmosferico di origine industriale o civile prodotto dalle attività umane può provocare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Al fine di limitare tali effetti, il legislatore comunitario ha disciplinato questa materia attraverso quattro direttive recepite nell'ordinamento italiano con il Dpr 24 maggio 1988, n. 203 che ha rappresentato, fino all'emanazione del nuovo Testo unico ambientale (Dlgs 152/2006) la disciplina di riferimento per l'inquinamento atmosferico nel nostro paese.
Attualmente la normativa a cui fare riferimento per la disciplina delle emissioni in atmosfera derivanti da attività produttive industriali ed artigianali, è la parte V del citato decreto che dedica gli articoli 267-298 alle norme in materia di "tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera", dettando una nuova disciplina per i limiti di emissione e per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ed abrogando il Dpr 203/1988 e molti altri provvedimenti prima vigenti.
Ai sensi del nuovo decreto 152/2006 per "inquinamento atmosferico" si deve intendere "ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta alla introduzione nella stessa di uno o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente" (articolo 268, comma 1, lettera a); mentre per "emissione" si intende qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico" (viene meno quindi il riferimento alla provenienza da un impianto).
La disciplina si basa su due principi cardine: l'obbligo di autorizzazione per tutti gli impianti che possono provocare inquinamento atmosferico ed il rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera.
I nuovi impianti industriali (in esercizio dopo il 29 aprile 2006) devono adeguarsi fin da subito alle nuove disposizioni, mentre per quelli già esistenti alla data del 29 aprile 2006, che dovranno comunque ottenere l’autorizzazione a regime ordinario, il D.Lgs 152/2006 prevede un regime transitorio di graduale adeguamento che, in base alla tipologia della fonte inquinante, fissa delle scadenze fino al 2018.

In particolare, per gli impianti esistenti alla data suddetta, IL 29 OTTOBRE 2007 SCADE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI AI QUALI SONO OBBLIGATI TUTTI I GESTORI DI ATTIVITÀ EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE DA MACCHINARI E SISTEMI NON FISSI O DA OPERAZIONI MANUALI, COMPRESI COLORO CHE, IN ASSENZA DI UN IMPIANTO, INTENDONO EFFETTUARE IN MODO NON OCCASIONALE ATTIVITÀ DI VERNICIATURA IN UN LUOGO A CIÒ ADIBITO, DI LAVORAZIONE TRASFORMAZIONE O CONSERVAZIONE DI MATERIALI AGRICOLI, DI PRODUZIONE MANIPOLAZIONE TRASPORTO CARICO SCARICO O STOCCAGGIO DI MATERIALI POLVERULENTI. TALI IMPIANTI DOVRANNO ESSERE ADEGUATI ENTRO IL 29 APRILE 2009.

Sono escluse dall’iter sopra descritto le ex attività a ridotto inquinamento che vengono genericamente comprese tra le attività in deroga (art.272), per le quali è previsto un procedimento semplificato costituito da un’autorizzazione di carattere generale che la Provincia è tenuta ad emanare entro 2 anni dall’entrata in vigore del D.Lgs 152/06 ed è facoltà della Ditta di scegliere se avvalersene o seguire il procedimento di autorizzazione ordinario, più lungo e gravoso.

Si riporta l’indirizzo internet da cui è possibile scaricare il modello di domanda d’autorizzazione per i nuovi impianti, trasferimento e modifica d’impianto con emissioni in atmosfera:  link

A cura di C.E.T.U.S. s.r.l. Società di riferimento in campo Ambientale della C.N.A. La Spezia
Sede legale via Padre Reginaldo Giuliani, 6 La Spezia – Tel.0187/598076 - Fax 0187/598081
Sede operativa via delle Pianazze, 74 La Spezia - Tel. e Fax. 0187/984273
- www.sp.cna.it - e mail oligeri.sp@cna.it

 

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