16/12/2003
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ASCENSORI: NOVITA' PER LE IMPRESE DI MANUTENZIONE
COMUNICATO STAMPA (inviato in E-mail e fax)
ASCENSORI: L'IMPRESA DI MANUTENZIONE DEVE VERIFICARE CHE IL DISPOSITIVO DI ALLARME NON SOLO FUNZIONA MA DEVE ESSERE ANCHE UDIBILE La novità è stata introdotta da una sentenza del Tribunale di Torino
La Spezia 16 dicembre 2003
La sentenza emessa dal Tribunale di Torino, riguardante un incidente mortale occorso ad un trasportato su di un ascensore deceduto nel tentativo di uscire da un apparecchio bloccatosi nelle ore della notte, introduce alcune novità che inducono a reinterpretare il senso delle disposizioni contenute nell’articolo 47 del DPR 1497/63, in particolare per quanto concerne il dispositivo acustico di allarme. "Alla luce di questa sentenza - secondo Anim Cna della Spezia - si può affermare che tale dispositivo non deve essere solo verificato se funzionate ma deve altresì essere controllato agli effetti della sua udibilità impegnando il manutentore a misurarne l’efficacia". In questo senso si è espresso anche il Gruppo degli Organismi Notificati: “ Nel caso in cui l’ascensore non sia dotato di un dispositivo di comunicazione bidirezionale con un centro di soccorso, durante la verifica periodica è possibile verificare l'efficienza dell’allarme ma non la sua efficacia, che dipende dalla struttura e dall’organizzazione dell’edificio. E’ responsabilità del proprietario verificare l’efficacia del dispositivo ai sensi dell’articolo 47 del DPR 1497/63” Da ciò deriverebbe quindi che le imprese possono in alternativa: Installare il segnale di allarme in un locale ove è certa la presenza di persone; Prevedere la ripetizione del segnale di allarme ad ogni piano e nell’ingresso dell’edificio, con aumento della potenza delle campane e/o dei dispositivi elettronici bitonali con dotazione di batterie di adeguata capacità e durata; Installare un dispositivo di chiamata in cabina, bidirezionale, collegato con un centro operativo di soccorso 24 ore su 24.
Ufficio stampa

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