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17/10/2005  Stampa

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Leggi questo comunicatoBANDI MISURA 3.4 Sostegno economia sociale

 

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Documento unico di programmazione Obiettivo 2
Periodo 2000-2006
Bando Misura 3.4
“Sostegno economia sociale”
Sottomisura B “Aiuto alle imprese sociali”
2
Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 (2000-2006)
Misura 3.4 “Sostegno economia sociale”.
Sottomisura B “Aiuto alle imprese sociali”.
La Regione Liguria, per l’attuazione della Misura 3.4 “Sostegno economia sociale” Sottomisura B)
“Aiuto alle imprese sociali” ha approvato il seguente
BANDO
1. Obiettivi della sottomisura.
La sottomisura è destinata al sostegno di investimenti finalizzati a promuovere l’inclusione sociale
di:
- persone in situazione di disagio utenti dei servizi sociali;
- soggetti in condizione di svantaggio rispetto al mercato del lavoro, di cui all’art.4 della legge
n.381/91.
2. Interventi ammissibili.
Sono ammissibili a finanziamento programmi di investimento finalizzati a:
a) interventi di miglioramento dei servizi alla persona e alla collettività, anche con riguardo al
supporto della famiglia e delle categorie del disagio e a promuovere e sostenere la
permanenza a domicilio;
b) ridurre l’inoccupabilità di soggetti con difficoltà di inserimento, nonché a favorire le opportunità
lavorative della componente femminile, nell’ambito dei settori compresi nei nuovi giacimenti
occupazionali.
Il sostegno è volto a finanziare la realizzazione di investimenti materiali ed immateriali, comprese
nuove tecnologie applicate al miglioramento e all’innovazione dei servizi alla persona e lo sviluppo
di attività collegate all’innovazione dei processi e dei prodotti delle cooperative sociali, nella
prospettiva dell’innalzamento degli standard di qualità, anche in funzione dell’accesso a procedure
di certificazione e accreditamento.
3. Localizzazione.
Gli investimenti devono essere realizzati in un’unità locale ubicata nelle aree Obiettivo 2,
comprendenti alcune zone ammissibili agli aiuti in deroga ai sensi dell'art. 87.3.c del Trattato C.E.,
o nelle aree ammesse a sostegno transitorio (phasing out).
4. Soggetti beneficiari e settori di attività.
Possono presentare domanda di contributo le cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge n.
381/1991 che al momento della presentazione della domanda siano:
- regolarmente iscritti all’Albo Regionale di cui all’art.2 della L.R. n.23/93 o analoghi albi pubblici
territoriali;
- rientranti nella definizione comunitaria di piccola e media impresa, prevista dalla
Raccomandazione della Commissione Europea del 6.5.2003, pubblicata in G.U. CE L. 124 del
20.5.2003, (allegato n.2), del presente bando;
Sono esclusi gli interventi in favore dei settori, indicati nell’allegato n.3 del presente bando, della
produzione, della trasformazione, della commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, di
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cui all'allegato I del Trattato CE, dell'industria carbonifera, della siderurgia e delle fibre sintetiche,
mentre sono ammissibili, con limitazioni, i settori sensibili riportati nel medesimo allegato n.3.
5. Condizioni di ammissibilità.
Tutti gli interventi devono essere già definiti al momento della presentazione della domanda, con
un progetto dettagliato degli investimenti previsti e devono essere realizzati entro il termine finale
assegnato dal provvedimento di concessione, e comunque non oltre il termine massimo di 18 mesi
dalla data di comunicazione di concessione dell’agevolazione richiesta.
La domanda di contributo deve essere relativa a un programma di investimento organico e
funzionale atto a conseguire gli obiettivi prefissati dall’impresa.
La partecipazione con capitali propri dell’impresa alla realizzazione dell’investimento, dovrà
essere, nel caso di anticipi rimborsabili, della misura non inferiore al 25%, rappresentati anche da
finanziamenti perfezionati per atto scritto non agevolati e non assistiti da garanzie pubbliche. Tale
partecipazione non è richiesta per le iniziative agevolate con il contributo de minimis.
6. Presentazione della domanda.
La domanda - compilata utilizzando il modulo appositamente predisposto (allegato n.1) e
reperibile presso la FI.L.S.E. S.p.A. o direttamente presso il sito Internet www.filse.it - deve essere
indirizzata a:
Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A.
Via Peschiera 16, 16122 Genova.
Le domande devono essere presentate dal 1 febbraio 2005 al 30 giugno 2005.
La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere trasmessa alla FI.L.S.E. S.P.A., entro i termini
stabiliti, esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Sulla busta deve essere apposta la dicitura:
DOMANDA DI AGEVOLAZIONE DOCUP OBIETTIVO 2 (2000-2006)
Misura 3.4 – “Sostegno economia sociale”.
Sottomisura B “Aiuto alle imprese sociali”
La domanda indirizzata alla FI.L.S.E. S.p.A. deve essere prodotta, in bollo, corredata dalla
prescritta documentazione e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, ai
sensi degli articoli 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 (ossia trasmessa unitamente a copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore).
Ai fini del rispetto dei termini della presentazione della domanda, si considera la data del timbro
postale di spedizione della raccomandata.
Ciascuna impresa può presentare una sola domanda a valere sulla sottomisura entro i termini di
apertura del presente bando.
Le nuove imprese del settore sociale che presentano domanda a carico del presente bando con
localizzazione in area obiettivo 2, non possono accedere alle agevolazioni previste dalla misura
destinata dal DOCUP Obiettivo 2 alla creazione di nuova impresa.
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7. Istruttoria delle domande e criteri di valutazione.
7.1 Procedimento amministrativo
L’istruttoria delle domande viene effettuata dalla FI.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a
sportello. L’ordine cronologico viene determinato dalla data di spedizione delle domande, e nel
caso di più domande spedite nella stessa data si procederà, per l’inserimento nell’elenco
cronologico, al sorteggio in presenza di notaio.
Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle
disposizioni della legge regionale 6/6/1991, n. 8 e del relativo regolamento di attuazione (Reg.
regionale 4 luglio 1994 n. 2).
Il primo atto del procedimento è costituito dalla comunicazione dell’avvio dello stesso che il
responsabile del procedimento trasmetterà al richiedente entro il decimo giorno successivo al
ricevimento della domanda.
Sulla base di quanto disposto dall’art. 2 , comma 5, del regolamento regionale n. 2 del 1994 alle
domande irregolari o incomplete sarà assegnato, dal responsabile del procedimento, per il
perfezionamento un termine perentorio di 15 giorni oltre il quale la domanda sarà considerata
inammissibile.
Qualora nel corso dell’istruttoria si renda necessaria l’integrazione dei dati e delle informazioni
fornite dal richiedente il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del
regolamento regionale n. 2 del 1994, provvederà alla specifica richiesta assegnando un termine
perentorio di 15 giorni trascorso il quale il progetto verrà valutato sulla base della
documentazione agli atti.
Le domande spedite al di fuori dei termini stabiliti non verranno prese in considerazione.
Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai
sensi dell’art. 23 e seguenti della legge regionale 6/6/91, n. 8 e successivo regolamento, può
esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
7.2 Esame Istruttorio
Le domande saranno esaminate sotto il profilo dell’ammissibilità formale e saranno sottoposte
alla successiva istruttoria tecnico-economica volta a valutare gli elementi tecnici e la fattibilità
sotto il profilo economico dell’intervento proposto.
L’istruttoria preliminare riguarda la verifica dei seguenti requisiti:
• rispetto dei limiti dimensionali di piccola e media impresa, settore di attività, localizzazione
dell’investimento;
• completezza della documentazione richiesta;
• compatibilità dell’intervento con le tipologie previste dal bando di cui al precedente punto 2;
• rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui al precedente punto 5;
• compatibilità ambientale del progetto.
Le domande ritenute formalmente ammissibili, saranno sottoposte alla successiva istruttoria
tecnico-economica volta a valutare sulla base di un giudizio globale gli elementi tecnici e la
fattibilità sotto il profilo economico dell’intervento proposto, attraverso i seguenti elementi:
Verifica dell’affidabilità economica del richiedente:
- patrimonio netto positivo;
- il risultato economico del bilancio dell’ultimo esercizio approvato positivo, ovvero la somma
dei risultati economici degli ultimi tre bilanci positiva.
A ciascuna valutazione positiva sarà attribuito un punto.
Validità tecnico-economica del progetto:
- l'ampliamento e la riqualificazione delle attività dell’impresa o creazione nuova impresa;
- previsione, con intervento a regime, di aumento del fatturato rispetto all’esercizio
precedente l’investimento;
- localizzazione dell’intervento in zone prive o carenti di servizi.
A ciascuna valutazione positiva sarà attribuito un punto.
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Verifica dati occupazionali:
- mantenimento del numero degli occupati (U.L.A.), rispetto all’esercizio precedente l’avvio
dell’investimento, verificabile entro un anno dal suo completamento;
- prevista assunzione a tempo indeterminato di almeno un addetto o ingresso socio (non
volontario) verificabile con riferimento all’esercizio di completamento dell’intervento;
- partecipazione a iniziative di tipo formativo collegate all’investimento, istituite da organismi
in possesso della titolarità di sede formativa accreditata ai sensi della deliberazione della
Giunta Regionale n. 965 del 6/8/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
A ciascuna valutazione positiva sarà attribuito un punto.
Ai fini dell’ammissibilità della domanda, sotto il profilo di validità tecnico-economica, il punteggio
minimo complessivo di tutte le verifiche dovrà essere uguale a 4 punti.
Le domande valutate positivamente sotto l’aspetto tecnico-economico saranno ammesse
all’agevolazione in caso di positiva rispondenza ad almeno una delle seguenti condizioni:
1. opportunità occupazionali per la componente femminile, anche finalizzate all’aiuto familiare
e all’accudimento di persone non autosufficienti;
2. opportunità per favorire l’occupazione di disabili o persone con scarsa qualificazione;
3. opportunità per i lavoratori di acquisire strumenti e metodologie finalizzate al miglioramento
della qualità e all’innovazione nei servizi alla persona, allo sviluppo della qualità e
all’innovazione dei processi e dei prodotti;
4. proposte che presentano un’integrazione funzionale con gli interventi approvati nell’ambito
della sottomisura A).
L’attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di
presentazione della domanda, con un giudizio positivo o negativo sull’ammissibilità
dell’iniziativa alle agevolazioni, evidenziando le spese ammesse e quelle escluse, e
determinando il totale degli investimenti ammissibili (spesa d’investimento dichiarata dedotta
delle spese non ammissibili) e la spesa ammessa all’agevolazione ottenuta dal totale delle
spese ammissibili di cui al punto 8 rideterminate sulla base dei valori derivanti dall’applicazione
dei limiti percentuali previsti per alcune tipologie di spesa.
Le modalità e i tempi per la liquidazione delle agevolazioni saranno quelli definiti dalle
disposizioni della legge regionale 6/6/1991, n. 8 e dal relativo regolamento di attuazione (Reg.
regionale 4 luglio 1994 n. 2).
8. Spese ammissibili.
Le spese ammissibili, alle condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1685/2000, come modificato
dal Regolamento (CE) 448/2004 – al netto dell’IVA, congrue e rigorosamente documentate -
devono riguardare le seguenti voci:
a) progettazione, direzione lavori, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, fino ad un
valore massimo del 5% del totale degli investimenti ammissibili relativi alle opere civili;
b) acquisto del suolo aziendale, nel limite del 10% del valore degli investimenti ammissibili, sue
sistemazioni ed indagini geognostiche;
c) acquisto di fabbricati già costruiti, purché non abbiano beneficiato, nel corso dei dieci anni
precedenti, di agevolazioni pubbliche;
d) costruzione o ampliamento, ristrutturazione di fabbricati, opere murarie ed assimilate (compresi
impianti tecnologici);
e) acquisto di macchinari, impianti produttivi ed attrezzature varie ed arredi nuovi di fabbrica
oppure usati, compresi quelli necessari all’attività amministrativa dell’impresa e con esclusione
di quelli relativi all’attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di
produzione, con esclusione comunque dei mezzi targati per il trasporto di merci e/o di persone.
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Relativamente ai beni usati, la spesa ammissibile è determinata sulla base di una perizia
asseverata che ne attesti lo stato d’uso, la funzionalità ed il valore di mercato, nonché di una
dichiarazione del venditore attestante l’origine del materiale e che nel corso degli ultimi sette
anni non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche;
f) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive gestionali dell’impresa;
g) brevetti relativi a nuove tecnologie di prodotto o di processo, in misura congrua e compatibile
con il conto economico relativo al programma d’investimento;
h) prestazioni consulenziali, nel limite del 10% del totale degli investimenti ammissibili, per studi di
fattibilità e piani d’impresa, per studi di valutazione d’impatto ambientale e per la certificazione
di qualità aziendale (ISO 9000) ed ambientale (ISO 14001, EMAS, ECOLABEL, ecc.),
compreso le spese di certificazione; spese per l’introduzione di innovazioni del sistema
distributivo “e-business” e “e-commerce”;
Con riferimento alle spese di cui alle lettere b) e c), in ottemperanza a quanto previsto dal
regolamento comunitario 1685/2000 come modificato dal Regolamento (CE) 448/2004, le spese
saranno ammissibili solo se documentate anche da certificazione (perizia asseverata) da parte di
qualificato professionista, iscritto ad albo pubblico, attestante che il prezzo d’acquisto non risulta
superiore al valore di mercato; in caso di acquisto di immobile la predetta certificazione dovrà
attestare altresì la conformità dell’immobile stesso con la normativa nazionale.
Sono ammissibili le spese riferite a programmi di investimento avviati successivamente alla data di
presentazione della domanda di agevolazione.
In deroga a quanto sopra e limitatamente alle richieste di agevolazione a titolo del regime “de
minimis”, sono ammissibili le spese riferite a programmi d’investimento avviati a far data dal 26
luglio 2004.
Al fine della verifica del rispetto delle suddette condizioni fa fede la data del primo titolo di spesa.
Sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l’importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia
almeno pari a 516,46 Euro, e purché tali beni siano iscritti a libro cespiti e ammortizzati in più
esercizi.
Non sono ammissibili le spese non puntualmente sopra citate ed in particolare:
- per la gestione corrente dell’impresa, incluse le spese per prestazioni di personale o soci
della cooperativa o del consorzio;
- per prestazioni effettuate con personale dell’impresa richiedente inclusi i soci, gli
amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali;
- relative al trasferimento a vario titolo della disponibilità di beni immobili tra coniugi, parenti
ed affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale;
- relative ad opere di manutenzione ordinaria;
- per il solo acquisto di immobili e acquisto di immobili destinati esclusivamente alla sede
legale o amministrativa della cooperativa o del consorzio;
- per acquisto di macchinari, impianti produttivi, attrezzature meramente sostitutivi;
- per acquisto di scorte, nonché alle operazioni di mero finanziamento del passivo
dell'impresa.
- spese relative ad attività di rappresentanza.
I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l’esclusione del
relativo importo dalle spese ammissibili.
9. Ammissibilità dei contratti di locazione finanziaria (Leasing).
Nel caso di contributo a fondo perduto in “de minimis” l’impresa può optare per l’attivazione di
contratti di locazione finanziaria (Leasing) sui beni oggetto dell’intervento, sotto le seguenti,
alternative, tipologie.
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9.1 Aiuto all’utilizzatore (impresa beneficiaria del contributo):
l’ ammissibilità è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
- la spesa ammissibile al finanziamento è costituita dai canoni pagati dall’impresa alla
società di leasing, comprovati da fatture quietanzate o da un documento contabile
avente forza probatoria equivalente;
- nel caso di contratti di locazione che contengono una clausola di acquisto o che
prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene,
l’importo massimo ammissibile al finanziamento non deve superare il valore di mercato
del bene (al netto dell’IVA). Gli altri costi connessi al contratto (tasse, interessi, costi di
rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono
spesa ammissibile;
- l’agevolazione è versata all’utilizzatore con le modalità di cui al successivo punto 12.2.1,
sulla base dei canoni effettivamente pagati. Se la durata del contratto supera il termine
finale fissato per l’ultimazione dell’intervento, viene considerata ammissibile soltanto la
spesa relativa ai canoni pagati dall’utilizzatore fino a tale data;
- in caso di contratti di locazione finanziaria che non prevedano clausola di acquisto e la
cui durata sia inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni
sono ammissibili al finanziamento in proporzione alla durata dell’operazione ammissibile.
Tuttavia l’utilizzatore deve essere in grado di dimostrare che la locazione finanziaria
costituiva il metodo più economico per ottenere l’uso del bene. In caso di un costo
inferiore risultante da un eventuale metodo alternativo più economico (es. noleggio del
bene), il costo supplementare non risulterà ammissibile a contributo.
9.2 Aiuto concesso attraverso il concedente (Società di leasing):
la società di leasing è il beneficiario diretto del contributo, che viene integralmente riversato
all’utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria.
L’ammissibilità di tale operazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
- il contratto di locazione finanziaria deve comportare una clausola di acquisto oppure
prevedere una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;
- in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minimo,
senza la preventiva approvazione della Filse S.p.A., la società di leasing si obbliga a
restituire la parte di sovvenzione corrispondente al periodo residuo;
- la spesa ammissibile a finanziamento è costituita dall’acquisto del bene, comprovato da
fattura quietanzata o da documento contabile avente forza probatoria equivalente;
l’importo massimo ammissibile a finanziamento non deve superare il valore di mercato
del bene dato in locazione finanziaria;
- non costituiscono spese ammissibili tutte le spese connesse al contratto, quali: tasse,
margine del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri
assicurativi;
- il contributo versato alla società di leasing deve essere utilizzato interamente a
vantaggio dell’impresa; a tal fine la società di leasing deve dimostrare che il beneficio
dell’aiuto sia trasferito integralmente all’impresa elaborando un piano di trasferimento del
contributo da inviare all’impresa ed alla FI.L.S.E.S.p.A.;
- i sopra citati costi relativi a spese connesse al contratto, l’uso di eventuali vantaggi fiscali
derivanti dalla locazione finanziaria e le altre condizioni del contratto, devono equivalere
a quelle applicabili in assenza della presente agevolazione.
La vendita e locazione finanziaria nella forma del lease-back non è ammessa.
10. Agevolazioni.
Le agevolazioni previste, nell’ambito di un programma di interventi complessivamente non
superiore a € 750.000, consistono in: un anticipo rimborsabile o, in alternativa, in un aiuto in “de
minimis”, sulle spese relative agli investimenti materiali e immateriali, di cui al precedente punto 8.
Il contributo previsto dal regime “de minimis” non si applica al settore dei trasporti.
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L’agevolazione è deliberata dalla FI.L.S.E. S.p.A. entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili
per ciascuna area di intervento (Obiettivo 2 e Sostegno transitorio).
10.1 L’anticipo rimborsabile è concesso, sotto forma di prestito a tasso zero, fino al 75% della
spesa ammessa, il cui limite massimo non potrà essere superiore a € 750.000 e il relativo
beneficio è cumulabile con altre agevolazioni fino alla concorrenza dei massimali di intensità di
aiuto sotto indicati.
La durata di rimborso dell’anticipo è fissata in otto anni per gli investimenti relativi a immobili,
impianti, macchinari ed attrezzature, e in cinque anni per gli investimenti relativi alla sola dotazione
di impianti, macchinari ed attrezzature, con rate costanti, ai quali potrà essere sommato un periodo
di preammortamento non superiore a quello fissato per la realizzazione dell’investimento.
La concessione dell’aiuto rimborsabile sarà effettuata previo rilascio di idonee garanzie personali
e/o reali o di fideiussioni bancarie o assicurative o rilasciate da Enti pubblici o da Consorzi di
garanzia collettiva fidi, finalizzate alla restituzione del prestito.
L’intensità di aiuto, che la singola impresa otterrà in termini di abbuono del tasso di interesse, non
potrà superare:
- il limite del 15% ESL per le piccole imprese e del 7,5% ESL per le medie imprese della
spesa di investimento relativa alle iniziative localizzate in area Obiettivo 2 e in area a
sostegno transitorio (phasing out);
- il limite dell’8% ESN + 10% ESL per le piccole imprese e 8% ESN + 6% ESL per le medie
imprese della spesa di investimento relativa alle iniziative localizzate nelle aree in deroga
art. 87.3.c. del Trattato CE.
L’aiuto in questione rispetta tutte le condizioni previste dal “Regolamento (CE) n.70/2001, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e
medie imprese” pubblicato sulla Gazz. Ufficiale C.E. n. 10/33 del 13.1.2001, così come modificato
dal Regolamento (CE) n. 364/2004 pubblicato sulla Gazz. Ufficiale C.E. n. L. 63 del 28.2.2004 , e
pertanto è esente dall’obbligo di notifica all’Unione Europea.
10.2 L’aiuto in “de minimis ”, consiste in un contributo a fondo perduto, nel limite del:
- 50% della spesa di investimento ammessa, col limite massimo di € 100.000 su un
periodo di tre anni come previsto dalla disciplina comunitaria, relativa alle iniziative
localizzate in area Obiettivo 2 e in area a sostegno transitorio (phasing out);
- 60% della spesa di investimento ammessa, col limite massimo di € 100.000 su un
periodo di tre anni come previsto dalla disciplina comunitaria, relativa alle iniziative
localizzate nelle aree in deroga art. 87.3.c. del Trattato CE.
Per regime “de minimis” si intende, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (CE) n.69/2001
della Commissione del 12 gennaio 2001, “relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
CE sugli aiuti di importanza minore “ pubblicato sulla Gazz. Ufficiale C.E. n. 10/30 del 13.1.2001,
un aiuto nel limite massimo di € 100.000 nell’ultimo triennio. L’impresa beneficiaria assume l’onere
di verificare che qualsiasi ulteriore aiuto supplementare, sempre a titolo di “de minimis”, non
comporti il superamento del suddetto limite di € 100.000. Inoltre l’impresa deve comunicare, all’atto
della presentazione della domanda, informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti “de minimis”,
dalla stessa ricevuti nei tre anni precedenti (ente concedente, data di concessione ed importo).
La spesa di investimento ammissibile eccedente il contributo a fondo perduto può essere coperta
da altre agevolazioni pubbliche, purché non comporti, in caso di agevolazioni in “de minimis”, nel
triennio considerato, il superamento del limite di 100.000,00 Euro.
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11. Documentazione obbligatoria.
Le domande devono essere presentate corredate dai seguenti allegati:
- relazione illustrativa (allegato n.1) dell’organizzazione dell’impresa, delle attività e del
programma degli investimenti;
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente;
- copia delle fatture o dei preventivi di spesa a prezzi unitari, computi metrici estimativi, a
prezzi unitari (prezzario Unioncamere) e delle planimetrie dell’area e/o dell’immobile
interessato;
- documentazione concernente la disponibilità dell’immobile nel quale viene realizzato il
programma di interventi.
-
Circa la disponibilità dell’immobile la cooperativa o il consorzio richiedente, alla data di
presentazione della domanda, deve comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove
esistenti, degli immobili dell’unità produttiva ove viene realizzato il programma, documentando la
stessa con idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o
comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all’articolo 1351 del Codice Civile. A
tale data, gli atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilità devono risultare obbligatoriamente
già registrati.
Tuttavia, nel caso di rogito notarile in corso di registrazione alla data sopra prescritta, dovrà essere
presentata, unitamente alla copia dell’atto stipulato, una dichiarazione del notaio rogante attestante
appunto che lo stesso atto è in corso di registrazione.
In caso di locazione finanziaria dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione:
a) locazione finanziaria sotto forma di “Aiuto all’utilizzatore” (impresa beneficiaria del
contributo):
1. preventivo relativo al bene oggetto di fornitura;
2. schema di contratto tra la società di leasing e l’impresa utilizzatrice, che deve
prevedere:
− la clausola di acquisto del bene oppure prevedere un periodo di leasing pari alla vita
utile del bene oggetto del contratto;
− un piano finanziario che evidenzi rispettivamente il valore commerciale netto del
bene e le altre spese contrattuali non sovvenzionabili (tasse, interessi, spese di
rifinanziamento, spese amministrative della società di leasing, spese di
assicurazione, etc);
3. relazione/dichiarazione, in caso di contratto di leasing di durata inferiore alla vita del
bene, con la quale si giustifica che la locazione finanziaria costituiva il metodo più
economico per ottenere l’uso del bene.
b) locazione finanziaria sotto forma di “Aiuto concesso attraverso il concedente” (Società di
leasing):
1. domanda da parte della società di leasing redatta sulla base del fac-simile di cui
all’allegato n.4;
2. preventivo relativo al bene oggetto di fornitura;
3. schema di contratto tra la società di leasing e l’impresa utilizzatrice, che deve
prevedere:
- la clausola di acquisto del bene oppure prevedere un periodo di leasing pari alla vita
utile del bene oggetto del contratto;
- un piano finanziario che evidenzi, rispettivamente, il valore commerciale netto del
bene e le altre spese contrattuali non sovvenzionabili (tasse, interessi, spese di
rifinanziamento, spese amministrative della società di leasing, spese di assicurazione,
etc).
In caso di ammissione ai benefici previsti la FI.L.S.E. S.p.A. potrà richiedere all’impresa ulteriore
documentazione per la definizione della domanda sotto il profilo documentale, da trasmettere entro
il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della richiesta, termine prorogabile per ulteriori 60
10
giorni in caso di comprovata impossibilità derivante da impedimenti di natura amministrativa (es.
ritardi comprovati nel rilascio di autorizzazioni, concessioni, ecc., connesse al programma di
interventi presentato).
I beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a comunicare formalmente l'avvenuto avvio del piano di
investimenti e, nel caso, di imprese di nuova costituzione anche l’avvenuta iscrizione al registro
delle imprese presso la Camera di Commercio.
12. Erogazione dell’agevolazione
12.1 Aiuto rimborsabile.
L’erogazione del prestito a favore dell’impresa beneficiaria avverrà secondo le modalità sotto
riportate.
Una prima quota del 50% del prestito:
a) quale anticipo, al momento della stipula del contratto di finanziamento, previa
presentazione di una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa (allegato n.5), per un
importo pari all’anticipo stesso, che sarà svincolata contestualmente all’erogazione del
saldo.
oppure
b) quale acconto, al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il
60% dell’investimento ammesso, previa presentazione della seguente documentazione di
spesa:
- fotocopia delle fatture corredate da una dichiarazione resa dal legale rappresentante
dell’impresa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e
integrazioni contenente:
1. l’elenco riepilogativo delle fatture, nel quale deve essere indicato il numero, la data, il
fornitore, la descrizione del bene o del servizio acquisito e del relativo importo al netto di
I.V.A.;
2. l’attestazione della conformità delle copie di fatture esibite ai documenti originali, con
l’attestazione che questi ultimi sono fiscalmente regolari e che la documentazione
prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell’iniziativa
finanziata;
3. l’attestazione che le fatture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati
praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
4. l’attestazione che le fatture non sono riferite al trasferimento a vario titolo della
disponibilità di beni mobili e immobili tra coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado in
linea diretta e collaterale.
Ulteriore quota del 25% del prestito:
a) al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 25%
dell’investimento ammesso nel caso dell’anticipo di cui alla lettera a) di cui sopra, previa
presentazione della documentazione di spesa su indicata;
oppure
b) al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno l’85%
dell’investimento ammesso nel caso dell’acconto di cui alla lettera b) di cui sopra, previa
presentazione della documentazione di spesa su indicata;
Saldo ad ultimazione dell’investimento, previa presentazione della documentazione finale di
spesa entro 60 giorni dall’ultimazione dell’investimento ovvero dalla comunicazione della
decisione di concessione dell’agevolazione, nel caso di avvenuta ultimazione prima di detta
comunicazione. In ogni caso, la trasmissione della documentazione finale di spesa deve
avvenire entro e non oltre il 31 luglio 2007 per i programmi di investimento realizzati nelle aree
a regime transitorio (phasing out) ed entro e non oltre il 31 luglio 2008 per i programmi di
investimento realizzati nelle aree in obiettivo 2.
11
La documentazione finale di spesa è costituita da:
- copia contratti di affidamento incarico di prestazioni consulenziali;
- copia dello studio effettuato;
- copia del certificato rilasciato dall’ente di certificazione;
- fotocopia delle fatture corredate da una dichiarazione resa dal legale rappresentante
dell’impresa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e
integrazioni contenente:
1. l’elenco riepilogativo delle fatture, nel quale deve essere indicato il numero, la data, il
fornitore, la descrizione del bene o del servizio acquisito e del relativo importo al netto
di I.V.A.;
2. l’attestazione della conformità delle copie di fatture esibite ai documenti originali, con
l’attestazione che questi ultimi sono fiscalmente regolari e che la documentazione
prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell’iniziativa
finanziata;
3. l’attestazione che le fatture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono
stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già
evidenziati;
4. l’attestazione che le fatture non sono riferite al trasferimento a vario titolo della
disponibilità di beni mobili e immobili tra coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado
in linea diretta e collaterale.
- relazione illustrativa sul programma, sui risultati ottenuti e sui costi sostenuti;
- perizia asseverata sull’intervento realizzato, redatta da tecnico qualificato iscritto ad albo
pubblico attestante la regolare esecuzione del progetto e la sua conformità con il progetto
finanziato.
12.2 Contributo a fondo perduto in “de minimis”.
L’erogazione del contributo avverrà, in un’unica soluzione, previa presentazione della seguente
documentazione finale di spesa, entro 60 giorni dall’ultimazione dell’investimento ovvero dalla
comunicazione della decisione di concessione dell’agevolazione, nel caso di avvenuta ultimazione
prima di detta comunicazione. In ogni caso, la trasmissione della documentazione finale di spesa
deve avvenire entro e non oltre il 31 luglio 2007 per i programmi di investimento realizzati nelle
aree a regime transitorio (phasing out) ed entro e non oltre il 31 luglio 2008 per i programmi di
investimento realizzati nelle aree in obiettivo 2.
La documentazione finale di spesa è costituita da:
- copia contratti di affidamento incarico di prestazioni consulenziali;
- copia dello studio effettuato;
- copia del certificato rilasciato dall’ente di certificazione;
- fotocopia delle fatture corredate da una dichiarazione resa dal legale rappresentante
dell’impresa ai sensi degli artt. 47 e 76 della legge 445/2000 e successive modifiche e
integrazioni contenente:
1. l’elenco riepilogativo delle fatture, nel quale deve essere indicato il numero, la data, il
fornitore, la descrizione del bene o del servizio acquisito e del relativo importo al netto
di I.V.A.;
2. l’attestazione della conformità delle copie di fatture esibite ai documenti originali, con
l’attestazione che questi ultimi sono fiscalmente regolari e che la documentazione
prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell’iniziativa
finanziata;
3. l’attestazione che le fatture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati
praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
4. l’attestazione che le fatture non sono riferite al trasferimento a vario titolo della
disponibilità di beni mobili e immobili tra coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado in
linea diretta e collaterale.
- relazione illustrativa sul programma, sui risultati ottenuti e sui costi sostenuti;
12
- perizia asseverata sull’intervento realizzato, redatta da tecnico qualificato iscritto a ad albo
pubblico attestante la regolare esecuzione del progetto e la sua conformità con il progetto
finanziato.
A richiesta l’erogazione del contributo a favore dell’impresa beneficiaria potrà avvenire con le
seguenti modalità.
Una prima quota del 50% del contributo:
a) quale anticipo, previa presentazione di una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa
(allegato n.5), per un importo pari all’anticipo stesso, che sarà svincolata
contestualmente all’erogazione del saldo;
oppure
b) quale acconto, al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad
almeno il 60% dell’investimento ammesso, previa presentazione della documentazione
sopra indicata con esclusione della relazione e della perizia relativa all’intervento
realizzato;
Ulteriore quota del 25% del contributo:
a) al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno il 25%
dell’investimento ammesso nel caso dell’anticipo di cui alla lettera a) di cui sopra, previa
presentazione della documentazione di spesa su indicata, con esclusione della
relazione e della perizia relativa all’intervento realizzato;
oppure
b) al raggiungimento di uno stato di avanzamento della spesa pari ad almeno l’85%
dell’investimento ammesso nel caso dell’acconto di cui alla lettera b) di cui sopra, previa
presentazione della documentazione di spesa su indicata, con esclusione della
relazione e della perizia relativa all’intervento.
Il saldo sarà erogato ad ultimazione dell’investimento, previa presentazione della sopra indicata
documentazione finale di spesa, entro i termini sopra stabiliti.
12.2.1 Leasing sotto forma di Aiuto all’utilizzatore (impresa beneficiaria del contributo):
l’erogazione sarà disposta a favore dell’impresa con le modalità di cui al punto 12.2. Oltre la
documentazione prescritta l’impresa dovrà produrre, unitamente alla documentazione finale di
spesa, una dichiarazione liberatoria della società di leasing attestante l’avvenuto pagamento dei
canoni imputati a rendiconto.
12.2.2 Leasing sotto forma di Aiuto concesso attraverso il concedente (Società di leasing):
l’ammontare del contributo sarà erogato alla presentazione, da parte della società di leasing, entro
il termine ultimo del 31 luglio 2007 per i programmi di investimento realizzati nelle aree a regime
transitorio (phasing out) e 31 luglio 2008 per i programmi di investimento realizzati nelle aree in
obiettivo 2, della seguente documentazione:
- ordine di acquisto del bene oggetto della fornitura;
- fattura quietanzata (lettera liberatoria del fornitore) relativa all’acquisto da parte della società di
leasing del bene oggetto del finanziamento;
- contratto tra la società di leasing e l’impresa utilizzatrice, che deve contenere la clausola di
riscatto del bene oppure prevedere un periodo di leasing pari alla vita utile del bene oggetto del
contratto.
La società di leasing trasferirà le agevolazioni all’impresa beneficiaria in un arco di tempo
direttamente correlato alla durata del contratto e comunque non superiore a cinque anni, mediante
l’accreditamento di quote semestrali posticipate, determinate sull’ammontare dell’erogazione del
contributo da parte della FI.L.S.E. S.p.A.. Gli interessi sulle erogazioni già effettuate dalla FI.L.S.E.
S.p.A. sono calcolati con capitalizzazione annua al tasso T.U.R. vigente al momento delle singole
erogazioni, per il periodo intercorrente tra la data di valuta dell’erogazione e quella dell’effettivo
trasferimento all’impresa.
13
13. Obblighi dei beneficiari.
Tutti i beneficiari sono obbligati a:
1. erigere sul luogo delle opere e a conservare in buon stato un pannello con l'emblema europeo
e l'indicazione del cofinanziamento del progetto da parte del FESR secondo le indicazioni di
dettaglio fornite all'atto della concessione del finanziamento.
2. eseguire in modo puntuale e completo l’iniziativa finanziata entro il termine stabilito nel
provvedimento di concessione del contributo, conformemente al progetto presentato e alle
eventuali prescrizioni tecniche imposte dalle concessioni, nulla-osta a autorizzazioni;
3. comunicare eventuali variazioni o modifiche sostanziali nei contenuti dell’intervento finanziato;
sono ammesse variazioni, nel limite massimo del 20% delle singole voci di spesa ammessa,
anche a seguito di varianti progettuali nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti, solo nel
limite della somma dichiarata ammissibile a finanziamento, e purché non alterino le finalità
dell'intervento, fermo restando che, a consuntivo, la spesa di investimento totale realizzata non
potrà comunque risultare inferiore al 60% di quella ammessa all’agevolazione, fermo restando i
limiti percentuali di cui al precedente punto 8 (spese ammissibili);
4. mantenere l’investimento nelle aree agevolabili della Regione per un periodo minimo di cinque
anni e a partecipare alla realizzazione dell’investimento con mezzi propri di importo non
inferiore al 25% della spesa di realizzazione dell’investimento, rappresentati anche da
finanziamenti perfezionati per atto scritto non agevolati e non assistiti da garanzie pubbliche.
Tale partecipazione non è richiesta per le iniziative agevolate con il contributo de minimis;
5. conservare a disposizione della FI.L.S.E S.p.A. per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla
data di completamento dell’iniziativa finanziata, la documentazione originale di spesa;
6. effettuare l'occupazione prevista dal programma degli investimenti al più tardi entro il
completamento dello stesso, assicurando, a seconda delle previsioni in domanda:
- l’assunzione del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- l’assunzione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato e per una durata
lavorativa di almeno tre anni;
- l’ingresso di un socio (non volontario);
7. rispettare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme in materia contributiva, contrattuale
e di sicurezza sul lavoro.
8. fornire alla FI.L.S.E. S.p.A., durante la realizzazione dell’intervento e per i successivi tre anni le
informazioni sull’avanzamento dell’intervento ed i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di
realizzazione, nonché i dati relativi agli indicatori socio-economici volti a valutare gli effetti
prodotti, in particolare quelli relativi all’occupazione mantenuta e creata connessa
all’investimento;
9. non trasferire a qualsiasi titolo per atto volontario i beni acquistati o realizzati per la durata di
cinque anni dal completamento dell'investimento ed a mantenere la destinazione d'uso dei beni
immobili per 10 anni a decorrere dalla data di completamento dell'investimento;
10. dare immediata comunicazione alla FI.L.S.E. S.p.A. mediante lettera raccomandata qualora
intendano rinunciare all’esecuzione totale o parziale dell’investimento finanziato. Qualora il
rinunciatario abbia già acquisito l’agevolazione, questa dovrà essere restituita gravata degli
interessi legali dalla data di erogazione a quella di restituzione.
14. Revoche
La revoca totale dell’agevolazione sarà deliberata dalla FI.L.S.E. S.p.A. nei casi in cui il
beneficiario:
1. abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
2. abbia ottenuto per i beni del medesimo programma di investimento oggetto della concessione,
altre agevolazioni previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse
da enti o istituzioni pubbliche, fatto salvo la possibilità di cumulo previste nel presente bando;
3. non abbia osservato le vigenti normative in materia di salvaguardia dell’ambiente;
14
4. non abbia eseguito l’iniziativa in conformità alle finalità previste, a quanto prescritto nel
provvedimento di concessione dell’agevolazione o da successive determinazioni, nonché a
eventuali prescrizioni tecniche imposte dalle concessioni, nulla-osta a autorizzazioni;
5. non abbia rispettato gli obblighi di cui ai numeri 3, 4, 7 e 9 del punto 13, fatte salve le relative
deroghe, e quelli eventuali posti a carico del beneficiario dal provvedimento di concessione;
6. abbia realizzato l’intervento finanziato in altra zona non ricompresa tra quelle agevolabili dal
presente bando;
7. abbia trasferito l’impresa in altra zona non ricompresa tra quelle agevolabili dal presente
bando, nell’arco dei cinque anni successivi all’ultimazione dell’intervento;
8. non abbia confermato a consuntivo i dati previsionali per i quali in sede di istruttoria è stato
assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello
minimo stabilito per l’ammissibilità del programma di investimento, nonché la condizione di cui
al punto 7.2 che ha determinato l’ammissione all’agevolazione del programma di investimento.
Nel caso in cui il programma non venga ultimato entro i termini prescritti, la FI.L.S.E. S.p.A.
effettuerà la revoca parziale dell’agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a
detti termini, fermo restando che la spesa totale realizzata non potrà comunque risultare inferiore
al 60% di quella ammessa all’agevolazione e fatta salva ogni ulteriore determinazione
conseguente alle verifiche sull’effettivo completamento dell’investimento e sul raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
Nel caso in cui il beneficiario abbia trasferito a qualsiasi titolo per atto volontario, anche solo parte
dei beni oggetto dell’intervento o abbia distolto dall’uso previsto le attrezzature, i macchinari ed
impianti prima di cinque anni, ovvero nel caso in cui il beneficiario o suoi aventi causa abbiano
modificato la destinazione d’uso dei beni immobili nel decennio, tutti periodi decorrenti dalla data di
completamento dell’intervento, si effettuerà una revoca parziale o totale dell’agevolazione
concessa, secondo le seguenti modalità.
La FI.L.S.E. S.p.A. effettuerà la revoca parziale dell’agevolazione,- fatto salva la funzionalità della
restante parte dell’intervento - proporzionalmente all’importo dei beni distolti, nel caso in cui i
suddetti trasferimenti o modifiche siano stati dichiarati autonomamente dal beneficiario, mentre
provvederà ad una revoca totale del contributo nel caso in cui gli stessi siano emersi solo a seguito
di sopralluoghi o controlli effettuati da propri funzionari.
Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l’altro, l’ammontare della somma da recuperare
nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.
La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l’anticipo del
contributo, il recupero dello stesso, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a
quella di restituzione dello stesso.
15. Controlli.
I competenti Organi Comunitari e Statali, la Regione e la FI.L.S.E. S.p.A potranno effettuare in
qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la
regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità alle finalità per
le quali le iniziative stesse sono state finanziate.
16. Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003
Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente
per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le
modalità previste dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo citato, l’interessato può accedere ai dati che lo
riguardano e chiederne l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse,
l’integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.
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