23/02/2007
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CITTADINI STRANIERI: NUOVA NORMATIVA RELATIVAMENTE AL DIRITTO PER IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
E' in vigore il Decreto Legislativo 8 gennaio 2007 - n. 5 "Attuazione della Direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare".
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2007, n. 25 ed in vigore dal 15 Febbario, il Decreto Legislativo 8 gennaio 2007 - n. 5, " Attuazione della Direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare" modifica diverse disposizioni del testo unico Immigrazione, in particolare le norme del Titolo V°, “Diritto all’unità familiare e tutela dei minori”. Il decreto sui ricongiungimenti familiari si compone di quattro articoli. Modifica o integra le disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) che disciplinano i ricongiungimenti familiari. Si aggiunge, inoltre, nel medesimo provvedimento legislativo, un articolo aggiuntivo concernente il ricongiungimento familiare dei rifugiati.
La nuova disciplina incide su alcune condizioni che limitavano o appesantivano ingiustificatamente l’esercizio del diritto del ricongiungimento. Non è previsto, invece, l’ampliamento delle categorie di familiari per i quali è possibile chiedere il ricongiungimento.
Tra le novità più importanti:
• non è più prevista per i figli minori la condizione di familiari “a carico”, potendosi tale requisito considerare implicito.
• la condizione della minore età prevista per il ricongiungimento è esplicitamente riferita al momento della presentazione della domanda, in modo da non addossare agli interessati le conseguenze di eventuali ritardi.
• per i figli maggiorenni non è più richiesta l’invalidità totale bensì l’impossibilità di provvedere, in maniera permanente, alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute.
• relativamente al ricongiungimento dei genitori è stata eliminata la necessità dell’accertamento dell’esistenza o meno di altri figli nel Paese di origine, limitandosi a richiedere soltanto la mancanza di un adeguato sostegno familiare.
Il Decreto Legislativo contiene nelle ultime norme la previsione che “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione del presente decreto, nonché alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.”
E' scaricabile tutto il decreto legislativo.
Per informazioni:
CNA World della Spezia - Maurizio Viaggi - 0187 598080 - 0187 598074
Allegati presenti:
CNA-La-Spezia-file-eliminato.pdf
CNA-La-Spezia-file-eliminato.pdf

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