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07/02/2012  Stampa

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Leggi questo comunicatoCONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI 2012

 

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L’ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2010-dicembre 2010 ed il periodo gennaio 2011-dicembre 2011 è risultata del 2,7%. Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2012 per i lavoratori domestici. Si fa presente, inoltre, che l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non ha subito modificazioni rispetto al 2011. Si conferma che restando in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, aventi decorrenza 1/02/2001 e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n. 266, aventi decorrenza 1/01/2006 - come indicato nella circolare n. 19 dell’8/02/2006 – si determina una minore aliquota contributiva dovuta per la disoccupazione dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva. DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2012 AL 31 DICEMBRE 2012
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI

RETRIBUZIONE ORARIA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota CUAF (1)

fino a € 7,54 oltre € 7,54 fino a € 9,19 oltre € 9,19

€ 6,68 € 7,54 € 9,19

1,40 (0,34) (2) € 1,58 (0,38) (2) € 1,93 (0,46) (2)

1,41 (0,34) (2) € 1,59 (0,38) (2) € 1,94 (0,46) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

€ 4,85

1,02 (0,24) (2)

1,02 (0,24) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403). (2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore. Coefficienti di ripartizione Coefficienti di ripartizione - Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
GESTIONE

LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF

LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

F.P.L.D. D.S. C.U.A.F. MATERNITA’ INAIL Fondo garanzia tratt. fine rapporto TOTALE

17,4275% 2,0325% 0,0000% 0,0000% 1,31% 0,20% 20,9700%

0,831068 0,096924 0,000000 0,000000 0,062470 0,009538 1,000000

17,2075% 2,1525% 0,0000% 1,31% 0,20% 20,8700%

0,824509 0,103138 0,000000 0,062770 0,009583 1,000000

Nota (1) In base all’art. 1, comma 769, della Legge 26/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), dal 1 gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore. (2) In base alla Legge 23/12/2005, n. 266 (Finanziaria 2006) commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989 è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%). (3) L’art. 120 della L. 23/12/2000, n. 388 riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.). (4) L’art. 49 della L. 488/1999 dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall’ art. 43 della L. 28/12/2001 n. 488 (Legge finanziaria 2002). (5) A seguito dell’art. 45 comma 3 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione), a decorrere dal 1/01/2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio. (6) A seguito dell’ art. 3, commi 1 e 3 della L. 23/12/1998 n. 448, a decorrere dal 1/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc. (7) In base al D.Lgs. 446/97, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi. (8) In applicazione dell’ 27, comma 2-bis, della L. 28/02/1997, n. 30, l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF, subisce un incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997. Differimento termini di applicazione di sanzioni nelle more della determinazione dei contributi dovuti. Ad ogni inizio di anno sono rivalutate in base all’indice Istat di riferimento le retribuzioni su cui sono poi determinati i contributi dovuti per l’anno in corso e gli importi sono resi noti con apposita circolare. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’art. 8 del DPR 1403 del 1971 prevede che i contributi siano versati entro 10 giorni dall’evento. Pertanto, limitatamente ai casi in cui la cessazione sia intervenuta tra il 1° gennaio e la pubblicazione della citata circolare le eventuali sanzioni per ritardato pagamento saranno calcolate a partire dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

 

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