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02/11/2007  Stampa

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Leggi questo comunicatoDECRETO URGENTE: I PREFETTI POSSONO ESPELLERE ANCHE I CITTADINI COMUNITARI

 

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I prefetti potranno disporre l'espulsione immediata di cittadini comunitari per motivi di pubblica sicurezza. Un Consiglio dei ministri straordinario ha varato un decreto legge sulle espulsioni dei cittadini dell'Unione europea, per contrastare episodi di particolare violenza e di criminalità efferata.

Ecco, nel dettaglio il contenuto del provvedimento d'urgenza:
>> D'ora in poi i cittadini dell'Unione europea e i loro familiari che abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente potranno essere allontanati dal territorio dello Stato «per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza». I cittadini Ue che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti 10 anni o che siano minorenni possono essere allontanati «per motivi di sicurezza e per motivi imperativi di pubblica sicurezza».

>> Le espulsioni. I provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato sono adottati dal ministro dell'Interno con atto motivato e tradotti in una lingua comprensibile al destinatario del provvedimento o in inglese. Il provvedimento di allontanamento, che viene notificato al destinatario, riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso in Italia, che non può essere superiore a 3 anni. Il termine per lasciare il territorio nazionale, indicato nel provvedimento di allontanamento, non può essere inferiore a un mese dalla data della notifica, salvo i casi di comprovata urgenza. Il provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di pubblica sicurezza viene adottato con atto motivato dal prefetto competente per territorio in base alla residenza o al domicilio e deve essere tradotto e notificato con le stesse regole. I motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando il cittadino dell'Unione europea o un suo familiare abbia tenuto comportamenti che compromettono la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana, o l'incolumità pubblica, rendendo la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l'ordinaria convivenza. Se il cittadino Ue si trattiene nel territorio italiano o quando il provvedimento è fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dall'Italia. Un nuovo articolo introdotto nel Dlgs 30/2007 detta le regole delle espulsioni di un cittadino dell'Unione sottoposti a procedimento penale.

>> Obbligo di passaggio al consolato italiano del Paese di provenienza. Insieme al provvedimento di allontanamento viene consegnato all'interessato una attestazione di obbligo di adempimento all'allontanamento, secondo un modello individuato da un decreto interministeriale Interno e Affari esteri, che dovrà essere presentato al consolato italiano del Paese di cittadinanza dell'allontanato.

>> Sanzioni. Se il cittadino dell'Unione o un suo familiare allontanato viene ancora individuato in Italia oltre il temine di allontanamento fissato, senza aver presentato l'attestato al Consolato del Paese di provenienza, è punito con l'arresto da uno a 6 mesi con ammenda da 200 a 2mila euro. È previsto un inasprimento del sistema sanzionatorio per il destinatario di un provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso: si passa dall'arresto da 3 mesi a un anno e dall'ammenda da 500 a 5mila euro alla reclusione fino a 3 anni.

>> Ricorsi. Contro il provvedimento di allontanamento si può fare ricorso al tribunale in composizione monocratica e contestualmente può essere presentata istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento. Fino all'esito dell'istanza di sospensione l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale o su motivi imperativi di pubblica sicurezza. Al cittadino Ue o al familiare cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l'ingresso e il soggiorno in Italia per partecipare alle fasi essenziali del provvedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa provocare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza, anche tramite la rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.

a cura di CNA World

 

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