18/05/2004
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F.I.R. Fondo Investimenti Regionali per il COMMERCIO
MODALITA’ ATTUATIVE “FONDO PER IL CREDITO AL COMMERCIO”
A. PREMESSA
La Regione Liguria, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1826 del 23 dicembre 2003, ha costituito presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. - il “Fondo per il credito al commercio” destinato all’incentivazione degli investimenti, da realizzarsi in Liguria, finalizzati alla riqualificazione ed alla specializzazione sia delle piccole imprese commerciali al dettaglio in sede fissa la cui superficie netta di vendita non sia superiore a 250 mq. per ciascuna unità locale dell’impresa, sia delle piccole imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (pubblici esercizi) di cui alla vigente normativa. Il Fondo opera mediante l’abbattimento del tasso di interesse a fronte dei finanziamenti concessi da Banche, di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, convenzionate con FI.L.S.E. L’elenco di tali Banche, che sarà pubblicato sul B.U.R.L., potrà essere oggetto di aggiornamenti
B. SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare degli interventi agevolativi le piccole imprese, aventi localizzazione operativa nel territorio della regione Liguria, così come definite dal Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 e integrato dal D.M. del 27 ottobre 1997 (adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese), con le precisazioni di cui al punto 2.2 della Circolare Ministeriale n. 900047 del 25 gennaio 2001 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare le piccole imprese devono essere: a) piccole imprese commerciali al dettaglio in sede fissa la cui superficie netta di vendita non sia superiore a 250 mq. per ciascuna unità locale dell’impresa; b) piccole imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (pubblici esercizi). Nel caso in cui l’impresa richiedente svolga più attività classificate con codici ISTAT diversi, può essere ammessa al contributo solo se il fatturato prevalente riguarda le attività di cui ai precedenti punti a) e b). Alla data di presentazione del Modulo di domanda di agevolazione le imprese devono essere già iscritte al “Registro delle Imprese” ed attive; devono, altresì, trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata.
C. INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili al finanziamento gli investimenti comprendenti una o più delle seguenti tipologie di spese ammissibili: a) progettazione e direzione lavori, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, fino ad un valore massimo del 5% degli investimenti ammissibili relativi alle opere civili; b) esecuzione di interventi di carattere edilizio volti all’ampliamento della superficie netta di vendita (entro i 250 mq. solo per le piccole imprese commerciali al dettaglio in sede fissa) e/o alla ristrutturazione/ammodernamento delle piccole imprese commerciali e di quelle di somministrazione di alimenti e bevande; c) acquisto di impianti, attrezzature e di arredi, nuovi di fabbrica, strettamente funzionali all’attività d’impresa; sono esclusi i mezzi targati per il trasporto di merci e/o di persone ; d) acquisto di software, licenze d’uso (comprese quelle previste dai contratti di franchising) e brevetti, inerenti ad interventi organizzativi, tecnologici e commerciali;le relative spese non possono superare il 20% del totale degli investimenti ammissibili e devono essere iscritti a libro cespiti ed ammortizzabili in più esercizi. Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo presentata a FI.L.S.E. e devono essere completati entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento bancario salvo proroga, su specifica motivata istanza alla Banca, per un periodo non superiore a 6 mesi. La destinazione all’attività aziendale dei beni, mobili ed immobili, oggetto del finanziamento deve essere mantenuta per almeno tre anni dal completamento dell’investimento, pena la revoca del contributo. E’ consentito, entro i tre anni dal completamento dell’investimento, il trasferimento, all’interno del territorio regionale, da una ad altra unità locale della stessa azienda ove si svolga analoga attività, dei beni oggetto del finanziamento previa comunicazione scritta a FI.L.S.E.; il trasferimento non previamente comunicato a FI.L.S.E. comporta la revoca del contributo. Non sono ammissibili tutte le spese di investimento non puntualmente sopra citate ed in particolare quelle: - per la gestione corrente dell’impresa; - per prestazioni effettuate con personale dell’impresa richiedente inclusi il titolare, i soci, gli amministratori e coloro che comunque ricoprono cariche sociali; - relative a fatture intestate all’impresa richiedente ed emesse da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto; - relative ad opere di manutenzione ordinaria; - per acquisto di impianti, attrezzature, arredi e beni immateriali di valore unitario inferiore a 516,46 Euro che non siano ricompresi nel medesimo titolo di spesa né iscritti nel libro dei cespiti ammortizzabili; - per acquisto di scorte, nonché alle operazioni di mero finanziamento del passivo dell’impresa; - relative a spese per attività di rappresentanza. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere documentati e non possono essere regolati per contanti , pena l’esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.
D. DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
Le domande di ammissione al contributo in conto interessi – compilate utilizzando il modello predisposto all’”Allegato 1” e reperibile anche presso FI.L.S.E. o direttamente sul sito Internet www.filse.it - devono essere indirizzate a: Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. Via Peschiera 16, 16122– Genova
Le domande devono essere trasmesse, a pena di irricevibilità, a F.I.L.S.E. Spa - a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle presenti modalità attuative sul B.U.R.L. e per i successivi sessanta giorni – esclusivamente a mezzo lettera raccomandata A.R. del Servizio delle Poste Italiane, senza apposizione di francobolli e tramite uffici postali dotati di timbratura automatica con orario di impostazione, sulla quale deve essere apposta la dicitura:
“Domanda di contributo in conto interessi ai sensi della D.G.R. n. 1826 del 23/12/2003 e successive modifiche ed integrazioni - F.I.R. Commercio”
L’impresa potrà indicare la Banca a cui ha inoltrato la richiesta di finanziamento (a partire dalla data di apertura del bando) o compilando il punto 2) del frontespizio del modello di domanda di cui all’”Allegato 1” o, in alternativa, inviando a FI.L.S.E. il modello di cui all’”Allegato 2” debitamente compilato e sottoscritto entro il termine di chiusura del bando e per raccomandata A.R., esclusivamente a mezzo servizio Poste Italiane. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda a valere sul presente bando. Tali domande devono essere prodotte in bollo e corredate dalla seguente documentazione obbligatoria: 1) copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente per le società o copia del certificato di attribuzione della Partita IVA per le ditte individuali; 2) relazione tecnica illustrativa dell’organizzazione dell’impresa, della attività e del programma degli investimenti redatta sulla base del fac-simile di cui all’”Allegato 3”; 3) copia dei preventivi di spesa intestati alla impresa richiedente, datati e sottoscritti dal fornitore nonché – relativamente agli investimenti di carattere edilizio - computi metrici estimativi redatti in forma analitica sulla base del prezzario dell’Unioncamere Liguri; 4) documentazione atta a comprovare la piena disponibilità degli immobili dell’unità locale (relativamente ai quali deve essere allegata planimetria in adeguata scala) ove viene realizzato il programma di investimento, rilevabile da idonei titoli di proprietà , diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all’articolo 1351 del codice civile. Alla data di presentazione della domanda, gli atti o i contratti relativi a detti titoli di disponibilità devono risultare già registrati, anche in ossequio a quanto disposto dall’art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull’imposta di registro, potendo, tuttavia, la registrazione intervenire successivamente solo nei casi in cui la stessa viene effettuata per il tramite di un pubblico ufficiale. In tale unico caso, la registrazione e, ove previsto dalla legge la trascrizione, devono essere comunque comprovate dall’impresa entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di presentazione delle domande di agevolazione Non saranno ammesse all’istruttoria e saranno archiviate le domande che non vengono trasmesse unitamente alla relazione tecnica di cui al precedente punto 2). Le domande devono essere redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.e i.e sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa. In caso di domande irregolari o incomplete e cioè prive della documentazione di cui ai precedenti punti 1), 3) e 4) è assegnato, per la regolarizzazione o il completamento, un termine perentorio di 15 giorni oltre il quale la domanda non è considerata ammissibile al contributo. Qualora, nel corso dell’istruttoria, si renda necessaria l’integrazione dei dati e delle informazioni fornite dal richiedente, il responsabile del procedimento provvede alla specifica richiesta assegnando un termine di 15 giorni trascorso infruttuosamente il quale il progetto è valutato sulla base della documentazione agli atti. Copia della precitata domanda di contributo e della relativa relazione tecnica deve essere allegata alla domanda di finanziamento che l’impresa deve inviare ad una delle Banche convenzionate con FI.L.S.E.. Ai fini del rispetto dei termini della presentazione della domanda, si considera la data del timbro postale di spedizione della raccomandata.
E. ISTRUTTORIE DELLE DOMANDE
Nei confronti dei procedimenti disciplinati dal presente atto trovano applicazione le disposizioni di cui alla Legge Regionale del 6/6/1991 n. 8 nonché del Regolamento di attuazione del 4/7/1996 n.2. Il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di 180 giorni dalla presentazione della domanda. Il primo atto del responsabile del procedimento è costituito dalla comunicazione dell’avvio dello stesso che quest’ultimo trasmette alle imprese richiedenti entro il decimo giorno successivo al ricevimento della domanda, con indicazione del numero di posizione assegnato alla domanda stessa. Le domande verranno ordinate ed esaminate da FI.L.S.E. secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle stesse; a tal fine farà fede la data e l’ora indicata dall’ufficio Postale da cui è stata spedita la raccomandata. Le domande trasmesse nella stessa data e con identico orario vengono ordinate secondo il seguente ordine di priorità: 1. istanza presentata da piccole imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (pubblici esercizi); 2. investimenti riguardanti l’ampliamento della superficie netta di vendita; 3. istanza presentata da imprese costituite da giovani o da donne, aventi le caratteristiche previste al 1° comma del punto H. FI.L.S.E. svolge l’istruttoria – volta a verificare che esistano i requisiti previsti dalle modalità attuative da parte dei soggetti richiedenti, delle loro attività e degli investimenti programmati - per la concessione del contributo in conto interessi con procedura valutativa a sportello ed assume le relative decisioni in ordine alla concedibilità o meno del contributo stesso. Tale decisione viene comunicata alla Banca ed all’impresa interessata precisando l’ammontare massimo dell’investimento teorico ammissibile e del contributo concedibile, fermo restando la conferma definitiva del contributo spettante nei termini precisati al successivo punto H.
F. CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE
Gli investimenti ammissibili al contributo non possono essere di importo inferiore rispettivamente a Euro 30.000,00 per le piccole imprese commerciali al dettaglio ed a € 50.000,00 per le piccole imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; gli investimenti ammissibili non possono essere di importo superiore a Euro 500.000,00, anche se l’investimento complessivo risulta di entità più elevata. L’agevolazione è concessa sul 100% del finanziamento di importo corrispondente all’investimento ammissibile, nel limite precitato. Il finanziamento deve riguardare le spese sostenute dall'impresa al netto di IVA. Nelle operazioni di finanziamento è, di norma, compreso un periodo di utilizzo/preammortamento, che non beneficia di agevolazioni contributive, della durata di 12 mesi prorogabile, su specifica motivata istanza alla Banca, per un periodo non superiore a 6 mesi. Dalla fine del periodo di preammortamento inizia l'ammortamento del finanziamento bancario la cui durata può anche essere superiore a quella dei 5 anni durante i quali, come precisato al successivo punto H, verranno riconosciuti da FI.L.S.E. i contributi agevolativi. La Banca può acquisire, a supporto dell’operazione di finanziamento a tutela del proprio credito, garanzie reali, personali o di organismi di garanzia collettiva fidi. La Banca che ha ricevuto la domanda di finanziamento agevolato svolge l’attività istruttoria relativa alla concessione del finanziamento stesso per quanto di sua competenza ed assume, entro il termine massimo che sarà definito nella Convenzione tra FI.L.S.E. e le Banche, la relativa delibera. L’esito - sia positivo che negativo - e la relativa data della delibera vengono comunicate dalla Banca a FI.L.S.E. Ricevuta la decisione da FI.L.S.E. la Banca stipula – qualora non vi abbia già provveduto – il contratto di finanziamento e decide in ordine all’erogazione del finanziamento stesso. Completata l’erogazione del finanziamento, sulla base di copia della documentazione di spesa,la Banca trasmette a FI.L.S.E. – al fine dell’erogazione del contributo – copia del contratto di mutuo corredato del piano di ammortamento definitivo. Contemporaneamente l’impresa beneficiaria trasmette a FI.L.S.E. la relativa documentazione di spesa ivi compresa - nel caso di esecuzione di opere murarie - una dichiarazione di un tecnico iscritto ad Ordine o Albo professionale attestante la natura del lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta nonché la conformità alla normativa in materia edilizia. FI.L.S.E. verifica tale documentazione, che deve essere accompagnata altresì da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.e i., rilasciata dall’impresa e attestante che le spese relative agli investimenti effettuati sono stati integralmente e regolarmente pagati; dopodichè FI.L.S.E. provvede alla liquidazione del contributo definitivo.
G. REGIME DI AIUTO
I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilità del fondo, secondo la regola comunitaria “de minimis” previsto dal Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione Europea del 12/1/2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di importanza minore pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale C.E. del 13/1/2001. Ai sensi del Regolamento sopra citato la somma degli aiuti in “de minimis” concessi all’impresa nell’ultimo triennio non può superare i 100.000,00 Euro. A tal fine l’impresa deve comunicare, all’atto della presentazione della domanda, informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti “de minimis”, dalla stessa ricevuti nei tre anni precedenti.
H. MISURA DEL CONTRIBUTO
Il contributo è pari all’ 80% del tasso di riferimento, di cui al successivo comma, vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, elevato al 90% nel caso di imprese costituite da donne ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215 e al 95% nel caso di imprese costituite da giovani ai sensi dell’art. 57 della legge regionale n. 3/03. Il contributo definitivo viene calcolato da FI.L.S.E. – sul finanziamento di importo corrispondente all’investimento ammissibile all’agevolazione - tenendo conto del tasso di riferimento di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive emanato in conformità con le disposizioni dell’Unione Europea. Ai fini del calcolo del precitato contributo viene sviluppato un piano di ammortamento standard avente le seguenti caratteristiche: - Importo: pari all’investimento ammissibile all’agevolazione; - Durata: anni 5; - Rate: costanti semestrali posticipate; - Tasso di interesse: tasso di riferimento europeo vigente alla data di stipula del finanziamento; Il contributo viene calcolato sulle quote di interessi del piano di ammortamento così sviluppato, in ragione delle percentuali spettanti all’impresa (80% - 90% - 95%). Lo stesso viene quindi attualizzato al tasso di riferimento europeo vigente alla data di liquidazione del contributo ed erogato in unica soluzione alla banca finanziatrice che provvederà ad accreditarlo all’impresa beneficiaria entro 30 giorni dal versamento del contributo da parte di FI.L.S.E. La Banca comunica tempestivamente a FI.L.S.E. eventuali notizie di cui venga a conoscenza concernenti fatti che possono pregiudicare il mantenimento del contributo concesso ed erogato; il recupero di eventuali contributi indebitamente percepiti dalle imprese resta, comunque, a carico di F.I.L.S.E..
I. DURATA DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI
Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima, escluso l’eventuale periodo di preammortamento, di 5 anni.
L. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
I beneficiari del finanziamento sono obbligati a: 1. eseguire l’iniziativa finanziata in conformità alle finalità dichiarate; 2. comunicare preventivamente alla Banca finanziatrice e a FI.L.S.E. eventuali variazioni o modifiche sostanziali dei contenuti dell’intervento finanziato; 3. conservare a disposizione di FI.L.S.E., per un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di completamento delle iniziative finanziate, la documentazione originaria di spesa; 4. comunicare tempestivamente la rinuncia all’esecuzione totale o parziale dell’investimento; 5. mantenere l’investimento in essere per un periodo di 3 anni dal completamento dello stesso; 6. non trasferire la proprietà o la disponibilità a qualsiasi titolo per atto volontario dei beni oggetto dell’investimento nell’arco dei tre anni dalla data di completamento dell’investimento.
M. CONTROLLI
FI.L.S.E., in relazione ai procedimenti ad essa facenti capo ai sensi delle presenti modalità attuative assicura, per conto della Regione Liguria, l’effettuazione dei controlli previsti dall’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000. FI.L.S.E. ha la facoltà di accertare direttamente in ogni tempo, sia presso la Banca sia presso l'impresa, la sussistenza delle condizioni e della destinazione del finanziamento; a tale scopo FI.L.S.E. potrà effettuare anche appositi controlli presso le sedi delle imprese beneficiarie.
N. REVOCHE DEL CONTRIBUTO
La revoca del contributo ed il conseguente recupero delle somme erogate, compresi gli interessi legali dal momento dell’erogazione a quello della restituzione, potrà essere disposta da FI.L.S.E. qualora il beneficiario: • abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri; • non abbia rispettato gli obblighi a carico del beneficiario, di cui al precedente punto L); • non abbia rispettato l’obbligo essenziale della destinazione dell’investimento alle attività d’impresa; in tal caso, il contributo sarà revocato totalmente o parzialmente a seconda che i beni vengano distratti totalmente o parzialmente dalla loro destinazione; • non abbia rispettato l’obbligo di comunicazione di cui al punto C) comma 4.
O. COMITATO TECNICO
Per le valutazioni relative alla concessione dei contributi, FI.L.S.E. si avvale di un Comitato Tecnico composto da 5 esperti qualificati in materia 3 dei quali individuati dalla Regione e 2 individuati dalla stessa FI.L.S.E. Potrà partecipare alle riunioni del Comitato Tecnico.- senza diritto di voto - un rappresentante per ciascuna delle due associazioni di categoria degli operatori di commercio più rappresentative a livello regionale.

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