02/05/2007
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IN DISCUSSIONE IL TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Disegno di legge delega per il riordino delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro: giunge al Senato il disegno di legge che prevede l`adozione di un testo unico sulla materia. E` giunto al Senato il disegno di legge ``Delega al Governo per l`emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro``, assegnato in prima lettura, in sede referente, alla Commissione Lavoro, che ne ha avviato, nella giornata odierna, tempestivamente l`esame (DDL 1507/S - Relatore Sen. Giorgio Roilo del Gruppo parlamentare dell`Ulivo).
Il testo normativo prevede la delega all`Esecutivo ad adottare, entro dodici mesi dall`entrata in vigore del provvedimento, uno o piu` decreti legislativi volti al riordino e l`aggiornamento delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, in conformita` all`art. 117 Cost. (sulla ripartizione della potesta` legislativa tra Stato e Regioni) e ``garantendo l`uniformita` della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali``.
In particolare, tra i numerosi principi e criteri direttivi a cui il Governo dovra` uniformarsi nell`adozione dei provvedimenti delegati, viene previsto, tra l`altro:
- l`applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici autonomi e subordinati, nonche` ai soggetti ad essi equiparati;
- la semplificazione degli adempimenti ``meramente formali`` in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle PMI;
- il riordino della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere provvisionali e dispositivi di protezione individuale;
- la revisione dei requisiti e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, con particolare riferimento al ruolo del rappresentate per la sicurezza territoriale;
- la rivisitazione e il potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, quali strumenti di supporto alle imprese nell`individuazione di soluzioni tecniche o organizzative atte a garantire la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- la valorizzazione degli accordi aziendali, nonche`, su base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che possano orientare i comportamenti dei datori di lavoro;
Tra gli altri criteri vengono previsti, altresi`:
- la riformulazione del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi delegati, tenendo conto sia della responsabilita` e funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, sia della natura formale o sostanziale della violazione. Al riguardo, viene disposta, tra l`altro, la modulazione delle sanzioni in funzione del rischio; la determinazione delle sanzioni penali dell`arresto e dell`ammenda previste nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell`ordinamento; la previsione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una multa fino 100.000 euro per le infrazioni non punite con sanzioni penali; l`applicazione ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche o sulla tutela dell`igiene e della salute sul lavoro delle disposizioni sulla responsabilita` amministrativa delle persone giuridiche di cui al DLgs 231/2001, con previsione di sanzioni pecuniarie ed interdittive;
- la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione attraverso, in particolare, la realizzazione di un sistema di governo per la definizione di progetti formativi, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, da indirizzare, anche attraverso il sistema della bilateralita`, nei confronti di tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, finanziati dall`INAIL quali proprie spese istituzionali; il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza delle piccole e medie imprese, i cui oneri siano sostenuti dall`INAIL (nei limiti delle proprie spese istituzionali); la razionalizzazione e coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei principi di cui al DLgs 758/94 e al DLgs 626/94.
- la revisione della normativa in materia di appalti con la previsione di misure volte a migliorare l`efficacia della responsabilita` solidale tra appaltante ed appaltatore ed il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con riguardo in particolare ai subappalti, anche attraverso l`adozione di meccanismi che consentano di valutare l`idoneita` tecnico professionale delle imprese, considerando il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro quale parametro vincolante per la partecipazione alle gare di appalti e subappalti pubblici, nonche` per l`accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi pubblici. Vengono previste, altresi`, misure per la modifica del sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di assicurare che l`assegnazione stessa non determini la diminuzione del livello di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
I decreti legislativi saranno adottati su proposta dei Ministri del Lavoro, della Previdenza sociale, della Salute, delle Infrastrutture e dello Sviluppo economico, di concerto con gli altri Ministri competenti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Sugli Schemi dei decreti e` previsto, altresi`, il parere delle Commissioni parlamentari di merito.
Entro dodici mesi dalla loro entrata in vigore potranno essere adottate norme correttive ed integrative.
Allegati presenti:
CNA-La-Spezia-file-eliminato.pdf

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