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26/05/2004  Stampa

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ALLEGATO A)


Parte I “Procedimento relativo alla concessione del contributo”

Definizioni:
per imprese aperte al pubblico si intendono le imprese che svolgono la loro attività in locali ai quali possono accedere senza formalità e senza bisogno di particolari permessi, negli orari stabiliti, la generalità degli utenti.

1) Ente competente ad espletare l’attività istruttoria:
A) Camera di Commercio della provincia nel cui territorio l’intervento viene realizzato;

2) Ente ed organo competenti all’adozione del provvedimento finale:
A) Regione Liguria;
B) Giunta Regionale;

3) Durata del procedimento:
A) 180 giorni, decorrenti dalla data di assunzione della domanda al Protocollo dell’Ufficio designato nell’ambito della Camera di Commercio competente per territorio;

4) Presentazione della domanda:
A) La domanda, redatta secondo il modello di cui all’allegato B, deve essere spedita a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento alla Camera di Commercio competente per territorio;
B) La domanda deve essere corredata dalla documentazione prescritta al punto 9 e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa richiedente, secondo le modalità di cui all’art.38, comma 3, del D.P.R.n.445/2000;
C) Il termine per la presentazione della domanda è di 45 giorni decorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
D) Ciascuna impresa può presentare una sola domanda ed in relazione ad una sola unità locale. Nel caso vengano presentate più domande da parte della medesima impresa, il responsabile del procedimento deve valutare soltanto quella con data di spedizione anteriore;
E) Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda fa fede il timbro postale di spedizione della raccomandata;

5) Imprese legittimate alla presentazione della domanda di contributo:
A) Imprese commerciali che svolgono :
- I) Attività di vendita al dettaglio effettuata in esercizi di vicinato, così come definiti dall’art. 4, comma 1, lettera d) del Decreto lgs. 31 marzo 1998 n.114;
- II) Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, su area privata in sede fissa, come disciplinata dalla legge n. 287/1991;
- III) Attività di rivendita di generi di monopolio, così come disciplinata dalla l.22/12/1957 n.1293 e successive modifiche e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 14/10/1958 n. 1074 e successive modificazioni;
- IV) Attività di rivendita dei prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico chirurgici, così come disciplinati dalla legge 2/4/1968 n.475 e successive modificazioni, dalla l. 8/11/1991 n. 362 e successive modificazioni e dalla l.r.4/4/1991 n.4;
- V) Attività di vendita e distribuzione di carburanti effettuate in impianti stradali ed autostradali così come disciplinate dalla l.r.12/3/2003 n.5;
- VI) Attività di rivendita di stampa quotidiana e periodica effettuate in punti vendita esclusivi, così come disciplinata dalla l.13/4/1999 n.108 e dal successivo D.Lgs 24/4/2001 n.170;
B) Imprese artigiane come disciplinate dalla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3;
C) Imprese turistiche come disciplinate dalla normativa vigente;

6) Requisiti delle imprese:
A) Imprese commerciali
a) iscrizione nel registro delle imprese
b) attività iniziata almeno un anno prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del presente provvedimento. A tal fine rileva la data risultante dal registro delle imprese;
c) superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Queste limitazioni si applicano oltre che nel caso di cui al punto 5, lettera A) paragrafo I), anche per le attività contemplate ai successivi paragrafi III) e IV) allorquando la vendita dei beni ivi indicati non abbia carattere esclusivo;
d) unità locali nel territorio ligure;
e) piccola e media impresa secondo i parametri fissati dal Decreto del Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato del 27/10/1997;

B) imprese artigiane
a) iscrizione all’albo delle imprese artigiane;
b) attività iniziata almeno un anno prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del presente provvedimento. A tal fine rileva la data risultante dall’albo delle imprese artigiane;
c) unità locali nel territorio ligure;
d) piccola e media impresa secondo i parametri fissati, rispettivamente, dal Decreto del Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato del 18/9/1997 e dal successivo Decreto del 27/10/1997;

C) imprese turistiche
a) iscrizione nel registro delle imprese
b) attività iniziata almeno un anno prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del presente provvedimento. A tal fine rileva la data risultante dal registro delle imprese;
c) unità locali nel territorio ligure;
d) piccola e media impresa secondo i parametri fissati dal Decreto del Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato del 27/10/1997;

7) Iniziative e opere ammissibili al contributo:
A) i progetti relativi all’acquisto ed alla installazione di impianti di videosorveglianza interni alle unità locali delle imprese di cui al punto 5) e provvisti di collegamento diretto con le sale operative delle forze dell’ordine o con Istituti di vigilanza privata;
B) le spese ammissibili, al netto dell’IVA, devono riguardare:
a) l’acquisto di impianti di videosorveglianza da parte di imprese commerciali, artigianali o turistiche. Tali apparecchiature devono consentire il collegamento diretto con le sale operative delle forze dell’ordine o con Istituti di vigilanza privata. E’ esclusa qualsiasi forma di acquisizione mediante locazione finanziaria.
b) l’installazione degli impianti di cui alla lettera a) all’interno delle imprese di cui sopra.

8) Contributo
A) Il contributo regionale è pari al 40% delle spese ritenute ammissibili e comunque fino ad un importo massimo di 3000,00 euro, ed è concesso nel rispetto del regime de minimis di cui al Regolamento (CE) n. 69 del 12 gennaio 2001, nei limiti dello stanziamento di bilancio per l’anno finanziario 2004;
B) Ai sensi del Regolamento sopra citato, l’importo complessivo degli aiuti de minimis accordato ad una medesima impresa non può superare 100.000,00 euro su un periodo di tre anni. Per la determinazione del predetto periodo di tempo si assume come termine finale la data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
C) Il contributo concesso ai sensi della L.R. 10/2003 non è cumulabile, pena la revoca, con qualsiasi altra agevolazione economica concessa dallo Stato o da altri Enti o dalla Regione stessa.

9) Documentazione obbligatoria:
A) Le domande presentate devono essere corredate dei seguenti documenti:
a) descrizione dettagliata dell’intervento e delle caratteristiche tecniche dell’impianto che s’intende installare nei locali dove è espletata l’attività d’impresa;
b) copia dei preventivi di spesa.

10) Criteri per la formazione della graduatoria
A) Ai progetti ritenuti ammissibili, tenuto conto della tipologia dell’esercizio, vengono attribuiti i seguenti punteggi:
I) Tabaccherie punti 7;
II) Farmacie punti 6;
III) Edicole punti 5;
IV) Oreficerie punti 4;
V) Pubblici Esercizi di cui all’art. 5 comma 1
lett. b) e d) della legge n. 287/91 punti 3

VI) Impianti di erogazione di carburanti punti 2;
VII) Altre Tipologie punti 1;


B) Nei casi di imprese che svolgano attività mista, viene assegnato il punteggio previsto per l’attività maggiormente esposta al rischio della criminalità. Nel caso di attività di rivendita della stampa quotidiana e periodica effettuata in punti di vendita non esclusivi è attribuito il punteggio previsto per l’altra attività;
C) In caso di parità di punteggio i progetti vanno ordinati in graduatoria in base alla data di spedizione della relativa domanda (fa fede il timbro postale di spedizione della raccomandata);
D) Qualora permanga ancora una situazione di parità viene data precedenza all’impresa che, per prima, abbia iniziata l’attività in relazione alla quale è stato conseguito uno dei punteggi di cui al punto A);

11) Ulteriori disposizioni procedimentali
A) L’istruttoria delle domande viene effettuata dalla Camera di Commercio della Provincia in cui è realizzato l’intervento, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande;
B) Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute è attuato in conformità alle norme di cui alla LR 8/1991 ed al regolamento regionale 4 luglio 1994 n. 2 e successive modifiche;
C) Il responsabile del procedimento comunica l’avvio del medesimo al richiedente entro il decimo giorno successivo al ricevimento della domanda. Qualora il numero delle domande pervenute presso una singola Camera di Commercio superi il numero di 100, l’avvio del procedimento è effettuato con la modalità di comunicazione collettiva attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
D) Le domande irregolari od incomplete sono inammissibili, salvo che l’irregolarità o la incompletezza riguardi dati di cui la Camera di Commercio competente sia già in possesso;
E) Nel caso di domanda regolare completa qualora il responsabile del procedimento ritenga necessario procedere all’acquisizione di ulteriori dati ed informazioni, provvede alla richiesta, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, assegnando un termine perentorio non superiore a 15 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della medesima, decorso il quale il progetto è valutato in base alla documentazione agli atti;
F) L’attività istruttoria si conclude nel termine di 120 giorni decorrente dalla data di assunzione della domanda al protocollo dell’ufficio designato nell’ambito della Camera di Commercio competente per territorio;
G) Le Camere di Commercio comunicano alla Regione, entro 15 giorni dall’acquisizione del parere del Comitato Tecnico di cui all’art. 13, comma 1, della l.r. 10/2003, le risultanze dell’attività istruttoria da esse effettuata. In particolare, per le istanze ritenute ammissibili, occorre comunicare: I) il punteggio attribuito al progetto; II) la data di spedizione dell’istanza medesima; III) la data di inizio dell’attività dell’impresa, risultante dal registro delle imprese, in relazione alla quale è stato conseguito uno dei punteggi di cui al punto 10). Per le istanze ritenute inammissibili occorre comunicare la motivazione dell’inammissibilità.
H) La Giunta Regionale, entro 60 giorni dal ricevimento dei risultati conclusivi dei procedimenti da parte di ogni Camera di Commercio, approva la graduatoria unica e la contestuale concessione di contributo alle singole imprese risultanti beneficiarie;
I) Il provvedimento conclusivo del procedimento è comunicato a cura della Regione ai destinatari entro 30 giorni dall’adozione, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

12) Casi di inammissibilità:
A) Domanda presentata con modalità diverse da quelle stabilite al punto 4 lettera A;
B) Domanda non presentata alla Camera di Commercio competente per territorio, individuata ai sensi del punto 1) lettera A);
C) Domanda spedita prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del presente provvedimento;
D) Domanda spedita decorsi 45 giorni dalla predetta pubblicazione;
E) Domanda irregolare od incompleta, salvo che ricorrano le condizioni previste al punto 11 lettera D) ultimo capoverso;
F) Domanda presentata da imprese diverse da quelle indicate al punto 5) lettere A),B), C);
G) Domanda presentata da impresa sprovvista anche di uno solo dei requisiti indicati al punto 6)
H) Progetti che risultino già avviati alla data di presentazione della domanda;
I) Progetti non conformi alle prescrizioni indicate al punto 7);
J) Progetti che risultino già finanziati con altre agevolazioni pubbliche;
K) Impresa che abbia ottenuto negli ultimi tre anni, calcolati a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del presenta provvedimento, aiuti de minimis superiori a 100.000,00 euro;

13) Erogazione del contributo
A) La Camera di Commercio, dopo che la Giunta Regionale con propria deliberazione ha approvato la graduatoria unica e la contestuale concessione di contributo alle singole imprese risultanti beneficiarie, procede alla liquidazione dell’agevolazione, previa presentazione da parte di queste della documentazione di cui alla lettera C) del punto 14;
B) I fondi per la liquidazione delle provvidenze sono trasferiti dalla Giunta Regionale alle Camere di Commercio;
C) Le disponibilità finanziarie possono essere integrate mediante l’apporto di risorse proprie da parte delle stesse Camere di Commercio o di altri soggetti pubblici o privati;

14) Obblighi dei beneficiari:
A) L’iniziativa assistita con il contributo regionale deve essere conforme al progetto dichiarato ammissibile e realizzata entro il termine perentorio di 6 mesi, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione;
B) Impegno ad osservare le regole dettate dal Garante per la protezione dei dati personali (cd “privacy”) in materia di videosorveglianza con particolare riguardo all’esposizione, all’interno ed all’esterno dell’esercizio di un cartello che informi i cittadini, in maniera chiara anche se sintetica, della presenza di telecamere e dei diritti che essi possono esercitare sui propri dati;
C) Il beneficiario, per ottenere la liquidazione del contributo, dovrà presentare alla Camera di Commercio, entro il termine perentorio satabilito alla lettera A) del presente punto 14, la seguente documentazione:
a) Le fotocopie delle fatture munite di regolare quietanza, corredate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000 contenente:
- l’attestazione che le fotocopie delle fatture sono conformi agli originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari e che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell’intervento finanziato;
- l’attestazione che le fatture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli evidenziati;
b) la dichiarazione di conformità degli apparecchi realizzati alla normativa vigente, rilasciata al committente dall’impresa installatrice (legge n. 46/1990);
c) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:
I) l’avvenuto collegamento con le sale operative delle forze dell’ordine o con Istituti di vigilanza privata. In entrambi i casi vanno indicati gli elementi per l’identificazione dei soggetti presso i quali il collegamento è stato effettuato;
II) l’osservanza delle regole di cui alla lettera B) del presente punto 14);
III) l’osservanza, per il beneficiario che abbia personale dipendente, dell’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
d) l’indicazione dell’istituto di credito prescelto per il deposito del contributo con le relative coordinate bancarie ed il numero di conto corrente;

D) Il beneficiario, fatto salvo il caso di cessione dell’azienda, non può trasferire la proprietà dei beni oggetto dell’agevolazione regionale per un periodo di almeno tre anni, decorrente dalla data di erogazione del contributo.
E) I beneficiari che intendono rinunciare in tutto od in parte all’esecuzione dell’intervento debbono darne immediata comunicazione, a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno, alla competente Camera di Commercio.
Per gli interventi realizzati solo parzialmente ma risultanti funzionali alle finalità del progetto, potrà essere erogato un contributo proporzionale all’investimento realizzato.


Parte II “Procedimento relativo alla revoca ed alla riduzione del contributo”

1) Ente competente ad espletare l’attività istruttoria:
A) Camera di Commercio che ha esaminato la domanda di contributo;

2) Ente ed organo competenti all’adozione del provvedimento finale:
A) Regione Liguria;
B) Giunta Regionale;

3) Durata del procedimento:
A) 180 giorni, decorrenti dalla data in cui la Camera di Commercio ha notizia del fatto da cui sorge l’obbligo di provvedere ovvero dal primo atto d’impulso;
4) Revoca del contributo
A) La Giunta Regionale, sulla base delle motivazioni trasmesse dalla Camera di Commercio, delibera la revoca del contributo e, nei casi in cui questa intervenga dopo la liquidazione dello stesso, anche il recupero della somma liquidata e degli interessi legali maturati dalla data di erogazione fino a quella di restituzione:
a) quando il beneficiario non abbia adempiuto ad uno degli obblighi prescritti dal punto 14 lettere A), B), C) e D) della Parte I del presente atto;
b) quando il beneficiario abbia ottenuto per il progetto finanziato con il contributo previsto dalla L.R. 10/2003 altre agevolazioni da parte di soggetti pubblici;
c) quando il beneficiario abbia presentato dichiarazioni risultate non veritiere;

5) Riduzione del contributo
A) La Giunta Regionale, sulla base degli elementi trasmessi dalla Camera di Commercio, delibera la riduzione proporzionale della provvidenza concessa e l’eventuale recupero della somma non dovuta e dei relativi interessi legali maturati dalla data di erogazione fino a quella di restituzione quando il beneficiario abbia realizzato un investimento inferiore a quello per il quale il beneficio è stato attribuito;

6) Disposizioni procedurali
A) La fase istruttoria del procedimento diretto ad accertare la sussistenza delle condizioni per la revoca o la riduzione del contributo viene effettuata dalla Camera di Commercio competente;
B) Il predetto procedimento è attuato nel rispetto delle norme di cui alla L.R. 8/1991 ed al regolamento regionale 4 luglio 1994 n. 2 e successive modifiche;
C) Il responsabile del procedimento ne comunica l’avvio entro 10 giorni dalla sua designazione, dandone adeguata motivazione;
D) Il beneficiario del contributo e gli altri soggetti indicati dall’art. 11 della L.R. 8/1991 hanno diritto di intervenire nel procedimento con le modalità e nel rispetto dei termini di cui al successivo art. 12;
E) L’istruttoria ha la durata di 130 giorni;
F) La Camera di Commercio comunica alla Regione, entro 10 giorni dalla conclusione dell’istruttoria, la motivazione della revoca o della riduzione e della reiezione delle memorie o dei documenti eventualmente presentati ai sensi del sopracitato art. 12;
G) La Giunta Regionale, entro 40 giorni dal ricevimento delle risultanze istruttorie, delibera la revoca o la riduzione del contributo e l’eventuale recupero della somma dovuta e dei relativi interessi legali maturali dalla data di erogazione fino a quella di restituzione;
H) Il provvedimento conclusivo del procedimento è comunicato ai destinatari a cura della Regione entro 20 giorni dall’adozione.

ALLEGATO B

D) MODELLO DI DOMANDA

Marca da
bollo



Alla Camera di Commercio
Della Provincia di
…………………………


Oggetto: Domanda di finanziamento ai sensi della L.R. 10/2003


Il/La sottoscritto/a: …………………………………………….. nato a ……………. (Prov.) il …………………………… residente in ……….. Via …………………. n. ……… (C.A.P. ……...) in qualità di legale rappresentante dell’impresa …………………………………………………….. codice fiscale …………………………….. Partita I.V.A. ………………………… avente sede legale in ……………….. (Provincia ……………) Via ……………………………… n…….. C.A.P. ………….

CHIEDE

La concessione del contributo in conto capitale previsto dalla L.R. 12 marzo 2003 n. 10 per la realizzazione del progetto di investimento descritto nella documentazione allegata alla presente domanda da effettuarsi nell’esercizio ubicato in ………… (Comune) via …………………… C.A.P. ………. il cui importo ammonta ad € ……………………..

ALL’UOPO consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed importano l’applicazione della sanzione penale

DICHIARA

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000

1. Di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano la concessione, la revoca e la riduzione del contributo richiesto;
2. Che i dati e le informazioni contenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata sono corrispondenti al vero;
3. Che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
4. Che l’impresa, per il progetto di investimento oggetto della presente domanda:

- Non ha richiesto né ottenuto altre agevolazioni comunitarie, statali, regionali o di altri enti pubblici;
oppure

- Ha richiesto altra agevolazione pubblica per la quale ha inoltrato all’Ente concedente la dichiarazione di rinuncia di cui alla copia allegata;

5. Che l’impresa è di piccola o media dimensione secondo le definizioni contenute nel D.M. 18.9.1997, per le imprese di produzione, e nel D.M. 27.10.1997 per le imprese di servizi;
6. Che l’impresa è iscritta al registro delle imprese;
7. Che l’impresa esercita la seguente attività:  commerciale;  turistica;  artigianale;
8. Che l’impresa non ha beneficiato nell’ultimo triennio di altre agevolazioni “de minimis”


oppure

Ha beneficiato nell’ultimo triennio di altre agevolazioni de minimis ai sensi delle seguenti normative:

NORMATIVA DI RIFE-RIMENTO AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE IMPORTO IN LIRE IMPORTO IN EURO











SI IMPEGNA

1. A rispettare le disposizioni che disciplinano la concessione, la revoca e la riduzione del contributo;
2. A fornire alla Camera di Commercio ogni documento e informazione richiesti dalla stessa;
3. A consentire alla Camera di Commercio di effettuare le verifiche, le indagini ed i controlli che la stessa riterrà necessari ai fini di accertare la piena ossservanza delle disposizioni vigenti in tema di concessione, riduzione e revoca del contributo di cui alla L.R. 10/2003
4. A dare tempestiva comunicazione alla Camera di Commercio di qualsiasi variazione sopravvenuta rilevante, comunque, ai fini del procedimento.

Luogo e data


Firma del legale rappresentante
________________________________



- La firma viene apposta allegando copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 45.
- Si allegano alla presente domanda i documenti prescritti dal punto 9) dell’allegato A) parte I della deliberazione della Giunta Regionale n. ……… del ……………….

ALLEGATO C)

CAMERA DI COMMERCIO DELLA PROVINCIA DI ……………


Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del regolamento regionale 4 luglio 1994 n. 2 come sostituito dall’articolo 1 del regolamento regionale 21 agosto 1996 n. 5.

In relazione ai procedimenti per la concessione dei contributi di cui alla L.R. 10/2003, si rende noto che:
• L’Ente competente ad effettuare l’attività istruttoria è la Camera di Commercio della Provincia di ………….;
• La struttura competente è ……………….;
• Il responsabile del procedimento è …………………….;
• La fase istruttoria del presente procedimento ha la durata di 90 giorni, decorrenti dalla data di assunzione della domanda al protocollo dell’ufficio ai sensi dell’articolo 2 comma 1 di cui al regolamento regionale 4 luglio 1994 n. 2;
• E’ consentito prendere visione degli atti e dei documenti relativi al procedimento secondo le modalità ed i limiti previsti nella circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 88847/326 del 27 luglio 1992 nei giorni ……. In via ……………………….., piano ……….., stanza ………….













____________________________________________________FINE TESTO_________________________________________________________________

 

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