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05/11/2007  Stampa

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Leggi questo comunicatoNORME SULL'AUTOTRASPORTO: TABELLA RIEPILOGATIVA SULLE NORME EA ADEMPIMENTI

 

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A partire dall'11 aprile 2007 è diventato operativo in Italia il regolamento CE n.561/2006 che di fatto ha posto delle linee ben precise in ambito lavoristico a cui le imprese di autotrasporto dovranno necessariamente attenersi.

Il regolamento oltre ad aver stabilito la età minima utile per diventare conducente od assistente, ha anche stabilito in modo preciso la durata dei riposi giornalieri e settimanali, oltre quando dovrà verificarsi il periodo di interruzione della guida.

Al fine di agevolare nella conoscenza delle nuove regole abbiamo predisposto la seguente tabella dove vengono evidenziati gli aspetti più salienti della nuova normativa.

 

ETA' MINIMA PER IL CONDUCENTE

 

  18 anni

 

ETA' MINIMA PERL'ASSISTENTE

 

  16 anni, tranne che lo Stato membro non decida diversamente

 

CASI IN CUI PUO'ESSERE RIDOTTA L'ETA' MINIMA DELL'ASSISTENTE

 

    · trasporto effettuato in un unico stato membro entro Km

     50 dalla base operativa del veicolo;

  · la riduzione dell'età minima è finalizzata alla formazione

    professionale;

  · nel rispetto dei limiti stabiliti per l'occupazione dalle

   disposizioni nazionali dello Stato membro.

 

 

ORE DI GUIDA GIORNALIERA

 

  9 ore, esteso a 10 ore non più di due volte in una settimana

 

ORE DI GUIDA SETTIMANALE

 

  56 ore e non deve superare l'orario massimo di lavoro stabilito dalla direttiva 2002/15/CE.

 

ORE DI GUIDA IN DUE SETTIMANE

 

  Possono essere accumulate al massimo 90 di guida.

 

PERIODO DI INTERRUZIONE

 

  45 minuti ogni 4 ore e mezza di guida, tranne che non inizi un periodo di riposo. L'interruzione di 45 minuti può essere suddivisa da una interruzione di almeno 15 minuti e da una successiva di 30 minuti.

 

RIPOSI GIORNALIERI

 

  Un conducente deve aver effettuato un periodo di riposo giornaliero entro le 24 ore dalla fine del precedente riposo giornaliero o settimanale

 

CONVERSIONE O PROLUNGAMENTO RIPOSO GIORNALIERO

 

  Un riposo giornaliero può essere prolungato oppure convertito in un periodo di riposo settimanale regolare oppure in un periodo di riposo settimanale ridotto.

 

RIPOSO GIORNALIERO RIDOTTO

 

  E' quello compreso tra 9 e meno di 11 ore, effettuato entro le 24 ore.

 

NUMERO MASSIMO DI PERIODI GIORNALIERI RIDOTTI

 

  3 periodi di riposo giornaliero ridotto tra due riposi settimanali

 

RIPOSO GIORNALIERO NEL CASO DI PIU' CONDUCENTI

 

  Devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo di almeno 9 ore entro le 30 ore dalla fine del periodo di riposo giornaliero o settimanale.

 

INZIO RIPOSO SETTIMANALE

 

 Deve iniziare dopo sei periodi di 24 ore dalla fine del precedente periodo di riposo settimanale

 

PERIODI DI RIPOSO MINIMI ENTRO DUE SETTIMANE CONSECUTIVE

 

  Due periodi di riposo settimanale, oppure un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di 24 ore

 

 RIPOSO IN CASO DI TRASFERTA

 

  I riposi giornaliero e settimanali nel caso di trasferta possono essere svolti nel veicolo, purchè sia attrezzato per poter riposare.

 

DIVIETO PAGAMENTO A COTTIMO

 

  E' vietato retribuire i conducenti salariati oppure concedergli premi o maggiorazioni di salario considerando le distanze percorse oppure il volume delle merci trasportate, se le retribuzioni rischiano di mettere in pericolo la sicurezza stradale o spingono il conducente a compiere infrazioni, di cui sono responsabili le imprese di trasporto.

 

 

 

Allegati presenti:

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