15/04/2007
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SI DEVE DENUNCIARE IN QUESTURA LA LOCAZIONE DI IMMOBILI A CITTADINI STRANIERI
Locazioni immobiliari: per stranieri e apolidi ridiventa effettivo l'obbligo di comunicazione alla PS ai sensi dell'art. 7 del Testo Unico sull'immigrazione
La Legge 6 aprile 2007, n. 46, di conversione del Decreto Legge 15/2/2007, n.10 (Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali) pubblicata nella G.U. 11/4/2007, n. 84 ed in vigore dal 12 aprile 2007, al suo articolo 5 non prevede più l'abrogazione dell'art. 7 del Testo Unico sull'immigrazione (approvato con Decreto Legislativo 25/7/1998, n. 286).
Di conseguenza a decorrere dal 12/4/2007, per chi concede in godimento a stranieri o apolidi, beni immobili, rustici o urbani, a qualsiasi titolo - quindi anche tramite la stipula di contratti di locazione, entro le 48 ore successive alla consegna dell'immobile stesso, è tenuto a presentare la relativa Comunicazione alla locale autorità di Pubblica Sicurezza (Questura o Comune) non solo ai sensi della Legge antiterrorismo (art. 12, D.L. n. 59/1978) ma anche ai sensi dell'art. 7 del Testo Unico sull'immigrazione.
Allegati presenti:
CNA-La-Spezia-file-eliminato.pdf

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